Fisco e contabilità

L'esercizio effettivo dei diritti di azionista qualifica la nomina dell'agente contabile

La Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana è intervenuta di recente per risolvere la querelle in merito alla competenza

di Claudio Carbone

Il giudice contabile toscano è intervenuto di recente per risolvere la querelle in merito al soggetto tenuto alla resa del conto per le azioni e le partecipazioni detenute dall'ente locale, ovverosia se l'obbligo debba gravare in capo al mero custode in qualità di detentore delle azioni, o a colui che materialmente esercita i diritti di azionista nelle società partecipate.

L'occasione si è avuta a seguito del giudizio avente ad oggetto i conti giudiziali resi rispettivamente per gli esercizi 2018 e 2019 dalla società partecipata dal Comune identificata dal medesimo nella sua qualità di agente contabile esterno consegnatario di azioni per conto dell'ente.

Il Magistrato istruttore ha posto il problema dell'eventuale improcedibilità del giudizio di conto, rappresentando che occorrerebbe risolvere a monte l'individuazione del soggetto competente, evidenziando che il problema si porrebbe in termini analoghi anche nel caso in cui i titoli siano dematerializzati, in quanto occorrerebbe documentare non tanto il maneggio fisico delle azioni, quanto le modalità di esercizio della gestione e l'effettiva applicazione delle direttive impartite da parte dei titolari delle partecipazioni pubbliche.

Questa tesi è stata accolta dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana che con la sentenza n. 207 del 2022, ha stabilito che in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il sindaco, nella sua qualità di organo di vertice dell'amministrazione, ad assumere la veste di agente contabile, come confermato dall'espressa previsione dell'articolo 9 del Dlgs n. 175 del 2016: «per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato». Di conseguenza, nel caso in esame, la società partecipata non può essere considerata consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione dell'ente tenuta quindi alla resa del conto, in quanto non ha svolto alcuna attività di gestione dei diritti di socio connessi alla proprietà dei titoli, essendosi limitata a detenerli quale mero depositario, senza alcun potere dispositivo. La società, in tali circostanze, è gravata solo da "debito di vigilanza" e non da "debito di custodia".

La sentenza fonda le sue ragioni sulle seguenti principali considerazioni:
a) i titoli azionari e partecipativi rientrano tra i beni mobili dello Stato, per i quali sussiste l'obbligo di resa del conto giudiziale, ai sensi dell'articolo 20, lettera c), del Rd 827/1924, esteso agli enti locali dall'articolo 93 del Dlgs 267/2000;
b) assume la qualifica di agente contabile il consegnatario di azioni che sia titolare, anche per delega, del potere di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista, in quanto l'agente contabile consegnatario di azioni deve svolgere un'attività di gestione e non di mera detenzione, rappresentando l'ente alle riunioni delle società ed esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale.

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