I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Le ultime pronunce dei giudici contabili in materia di incentivi per funzioni tecniche

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di Carmelo Battaglia

Incentivi per funzioni tecniche – Presupposti riconoscimento incentivi – Determinazione fondo – Esperimento gara – Procedura comparativa – Procedura somma urgenza

La Sezione ha evidenziato che l’art. 113, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, prevede espressamente che il fondo venga determinato in misura percentuale agli importi posti a base d’asta, individuando, in tal modo, quale presupposto essenziale ed indefettibile per il riconoscimento degli incentivi, l’esperimento di una gara, che, secondo consolidata interpretazione della giurisprudenza, può ritenersi sussistente ogni qualvolta si sia in presenza di una procedura comparativa nella quale si possa rinvenire un confronto competitivo fra le offerte di diversi soggetti, con la conseguente scelta fra più operatori da parte dell’Amministrazione. In tal senso, non può non rilevarsi che la procedura di somma urgenza non prevede alcuna forma di “comparazione”, ma unicamente l’affidamento diretto, per cui le relative funzioni tecniche non sono incentivabili.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezioni delle Autonomie, n. 2/2019/QMIG

Riferimenti normativi
Artt. 113, comma 2, D.lgs. n. 50/2016

Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello, Deliberazione n. 600 del 16/12/2022

Incentivi per funzioni tecniche – Limite trattamento accessorio – Previsioni vecchio codice e nuovo codice appalti – Legge bilancio 2018 – Applicabilità limite

La Corte ha chiarito che: a) qualora gli incentivi risultino collegati ad attività svolte nella vigenza del precedente Codice (D.lgs. n. 163/2006), essi non vanno computati a fini di rispetto del limite di spesa del trattamento accessorio, in quanto le relative spese sono d’investimento e, perciò, scollegate dal rispetto dei vincoli in materia di spesa di personale; b) qualora le funzioni tecniche siano state svolte nella vigenza dell’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e fino al 31 dicembre 2017, le relative risorse incentivanti vanno computate a fini di verifica di rispetto del relativo limite di spesa; c) qualora le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del Codice in vigore siano state svolte dopo il 1° gennaio 2018, le relative risorse incentivanti non vanno computate a fini di verifica di rispetto del relativo limite di spesa, ai sensi dell’art. 1, comma 526, della Legge n. 205/2017.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte de conti, Sezione Controllo Regione Puglia, n. 65/2022/PAR
Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n. 13/2015/INPR

Riferimenti normativi
Art. 1, comma 526, Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio per il 2018)
Art. 113, D.lgs. n. 50/2016
D.lgs. n. 163/2006

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Emilia-Romagna, Deliberazione n. 182 del 07/12/2022

Incentivi per funzioni tecniche – Identificazione requisiti erogazione – Approvazione regolamento – Rispetto criteri contrattazione integrativa decentrata – Accantonamento risorse quadro economico appalto – Accertamento attività dipendente

In merito all’identificazione dei requisiti necessari affinché l’incentivo tecnico possa essere riconosciuto ed erogato, il Collegio ha richiamato le regole emerse dagli orientamenti operativi della giurisprudenza contabile e fatte proprie dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile con il parere n. 1481 del 26 agosto 2022. Tali regole possono così riassumersi: “a) l’ente deve essere dotato di un apposito regolamento interno che costituisce condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate nel fondo; b) le risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dell’art. 113, comma 2, devono essere ripartite, per ciascuna opera, lavoro, servizio e fornitura, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione integrativa decentrata; c) l’impegno di spesa deve essere assunto a valere sulle risorse già accantonate nel quadro economico dell’appalto mediante costituzione del fondo nei limiti percentuali indicati dal legislatore; d) la liquidazione dell’incentivo deve essere preceduta dall’accertamento delle specifiche attività svolte dal dipendente a cura del dirigente o del responsabile del servizio.”.

Riferimenti normativi
Parere n. 1481 del 26 agosto 2022, Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile
Artt. 113, D.lgs. n. 50/2016

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Toscana, Deliberazione n. 234 del 02/12/2022

Incentivi per funzioni tecniche – Erogazione – Approvazione regolamento – Vincolo quota parte risorse su stanziamento appalto – Rispetto principi contabilizzazione

La Sezione ha espresso il seguente principio: “Gli incentivi per funzioni tecniche possono essere erogati dall’amministrazione al personale dipendente, previa approvazione dell’apposito regolamento, al ricorrere delle specifiche condizioni previste dai commi 2 e 3 dell’art.113 d.lgs. 50/2016 e, in particolare, qualora la stessa abbia vincolato la quota parte prevista di risorse a valere sullo stanziamento del singolo appalto, inserendo la voce nel relativo quadro, e l’abbia contabilizzata secondo le previsioni del principio contabile contenuto nell’allegato 4.2 al d.lgs. 118/2011, facendo confluire le risorse anche nel fondo per la contrattazione integrativa.
Non è da escludere che gli incentivi non inizialmente previsti nel quadro economico trovino copertura in bilancio e conseguentemente vengano accantonati al fondo ex art.113 e al fondo per la contrattazione integrativa, al ricorrere di specifiche condizioni, nel rispetto della disciplina di settore e ove la decisione sia supportata da un adeguato corredo motivazionale.
”.

Riferimenti normativi
Art. 113, commi 2 e 3, D.lgs. n. 50/2016
Allegato 4.2, D.lgs. n. 118/2011

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Lombardia, Deliberazione n. 131 del 23/09/2022

Incentivi per funzioni tecniche – Applicabilità disciplina – Contratti concessione – Partenariato Pubblico Privato – Esclusione incentivi

Il Collegio, uniformandosi alla consolidata giurisprudenza in materia, ha espresso il seguente principio: “La vigente normativa in tema di incentivi tecnici, di cui all’art.113 del D.lgs. 50/2016, non trova applicazione né nell’ipotesi di contratti di concessione, né nelle diverse forme di Partenariato Pubblico Privato, anche nella fattispecie in cui le relative somme sono previste nel quadro economico e trovano adeguata copertura in bilancio”.

Riferimenti normativi
Art. 113, D.lgs. n. 50/2016

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Lombardia, Deliberazione n. 125 del 23/09/2022