Progettazione

Cinema, teatri e centri convegni, dal 1 gennaio le nuove regole sulla prevenzione incendi

Pubblicata la regola tecnica verticale da applicare agli spazi per l'intrattenimento, sia nuovi che esistenti

di Mariagrazia Barletta

È stata pubblicata in Gazzetta ufficiale - ed entra in vigore dal 1° gennaio 2023 - la nuova regola tecnica di prevenzione incendi (Dm 22 novembre 2022) per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico, come: i teatri, i cinema, gli auditorium, i centri per congressi e le discoteche. La nuova norma entra a far parte del Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015, modificato dai Dm 12 aprile 2019 e 18 ottobre 2019) come quindicesima regola verticale e può essere utilizzata in alternativa alla regola tecnica del 1996 (Dm 19 agosto 1996). Più nel dettaglio, la nuova norma si applica alle attività di intrattenimento e di spettacolo, a carattere pubblico, nuove o esistenti, svolte al chiuso o all'aperto, comprese quelle temporanee, come ad esempio gli spettacoli realizzati nelle piazze. Sono esclusi i «luoghi non delimitati» e gli esercizi pubblici dove si svolgono esibizioni musicali o dove c'è musica diffusa ma che non prevedono allestimenti per gli spettatori o spazi per danzare. Sono escluse anche le attrazioni di spettacolo viaggiante (legge 337 del 1968).

La nuova regola tecnica non sempre facoltativa
C'è però da stare attenti al campo di applicazione perché per attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico sottoposte alla nuova Rtv, si intendono quelle disciplinate dal regio decreto 773 del 1931. Tra queste vi sono: le sale da ballo, le discoteche, gli esercizi pubblici con spazi specifici per gli spettatori, le sale giochi, le sale bingo, quelle per conferenze, i teatri, i cinema, gli auditorium. Rientrano, dunque, nella sfera d'azione della nuova Rtv alcune attività che sono attualmente escluse dal campo di applicazione del Dm 19 agosto 1996. Tra le attività escluse dal Dm del 1996 ma ricomprese nel campo di applicazione del Dm 22 novembre 2022, vi sono le sale bingo e le sale giochi. Queste, dunque, hanno per la prima volta una regola tecnica specifica per l'antincendio. Significa che, se superano la capienza di 100 persone o hanno una superficie lorda al chiuso superiore a 200 mq, ossia se sono soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco, sono obbligate a seguire le disposizioni della nuova Rtv. In altre parole, ci sono attività che rientrano nel campo di applicazione della nuova norma ma che non erano obbligate a seguire le prescrizioni dell'omologa normativa che dal 1996 si applica alle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo. Dunque, in questi casi la nuova norma non può essere considerata facoltativa. Va detto che per tali attività andava comunque applicato il Codice per effetto della nuova normativa sui luoghi di lavoro (Dm 3 settembre 2021).

Nelle piazze attenzione al contesto
Come per tutte le attività progettate con il Codice di prevenzione incendi, la valutazione del rischio è centrale e, ovviamente, l'individuazione delle misure di prevenzione, di protezione e di gestione della sicurezza deve essere condotta seguendo anche la metodologia e le strategie indicate nella Regola tecnica orizzontale (Rto) del Codice stesso ed eventuali altre Rtv applicabili. Alcune raccomandazioni specifiche riguardano i luoghi temporaneamente dedicati alle attività di pubblico spettacolo, come le piazze. In questi casi, la corretta valutazione deve tener conto del rischio determinato da particolari aspetti di contesto, come: l'arredo urbano, le interferenze con le attività limitrofe, e in generale, le delimitazioni e le barriere alla libera circolazione determinate da altre esigenze (antintrusione, protezione di impianti tecnologici, etc…). Inoltre, gli allestimenti e gli impianti temporanei, privi di normativa di riferimento, devono essere oggetto di specifica valutazione del rischio.

Vie d'esodo, porte automatiche solo a certe condizioni
Riguardo all'esodo, sono poche le indicazioni della Rtv complementari o sostitutive rispetto alle soluzioni conformi previste dalla regola tecnica orizzontale. In particolare, negli ambiti al chiuso accessibili al pubblico, il sistema d'esodo non può prevedere tornelli e, se la densità di affollamento supera la soglia di 0,7 persone al mq e gli occupanti che assistono alle rappresentazioni sono prevalentemente in piedi, allora non possono essere previste nemmeno porte ad apertura automatica. Infine, vi sono diverse tipologie di aree che, ovviamente, non possono essere attraversate dal sistema di esodo, come: i camerini, gli uffici, i depositi o gli ambiti in cui si effettuano lavorazioni pericolose.

Controllo dell'incendio
Per gli ambiti al chiuso ed accessibili al pubblico, per le sale prove e i camerini oltre i 100 mq e per gli uffici e i servizi non aperti al pubblico di superficie superiore a 200 mq, se gli occupanti non superano le mille unità, per quote dei piani accessibili al pubblico comprese nel range -5 +12 metri, è consentita la protezione con i soli estintori se il carico di incendio specifico non supera il limite di 600 MJ/mq. Per i citati ambiti, con il crescere degli occupanti e indipendentemente dalle quote dei piani, è sempre previsto il livello di prestazione III per il controllo dell'incendio, significa che deve essere installata una rete idranti a protezione dell'intera attività o di singoli compartimenti, decisione che deriva dalle risultanze della valutazione del rischio. Per quote dei piani inferiori a -5 metri, nelle aree al chiuso e aperte al pubblico, qualunque sia il numero di occupanti, va installato un sistema automatico di inibizione, controllo o estinzione dell'incendio a protezione di ambiti dell'attività.

Le strutture vulnerabili in caso di incendio
La nuova regola tecnica considera anche le cosiddette «strutture vulnerabili in condizioni di incendio», ossia quelle strutture, solitamente di tipo leggero, che per loro natura risultano particolarmente sensibili all'azione del fuoco, come le tensostrutture, le strutture pressostatiche, le membrane a doppia o semplice curvatura, le coperture geodetiche e gli allestimenti temporanei in tubo e giunto.

Sistemi di evacuazione di fumo e calore oltre i mille occupanti
Ad eccezione delle attività svolte in strutture vulnerabili in condizioni di incendio, per gli ambiti al chiuso ed accessibili al pubblico e fino al limite di mille occupanti, va previsto almeno lo smaltimento di fumo e calore d'emergenza. Per i teatri con scena integrata e per gli ambiti al chiuso accessibili al pubblico con oltre mille occupanti, la norma richiede l'installazione di un sistema di evacuazione di fumi e calore. Per le singole sale di superficie fino a 600 mq è ammesso lo smaltimento di fumo e calore d'emergenza con aperture di tipo Seb (dotate di sistema automatico di apertura con attivazione asservita ad Irai) o Sec (provviste di elementi di chiusura ad apertura comandata da posizione protetta e segnalata). Il sistema di evacuazione di fumo e calore è da prevedere anche per gli ambiti al chiuso e accessibili al pubblico, per quote dei piani comprese tra -5 e -1 m, non appena si superano i 200 occupanti. Il sistema di evacuazione di fumo e calore va previsto anche per quote inferiori, anche se gli occupanti sono meno di 200.

Reazione al fuoco, facilitazioni per alcuni materiali
La norma prevede l'omissione dei requisiti di reazione al fuoco per il materiale scenico non incluso in quinte, velari e tendaggi. Nel caso di scena integrata (costituente un unico ambito con la sala) è ammesso omettere i requisiti di reazione al fuoco delle pavimentazioni in legno del palcoscenico.

Oltre i mille occupanti locale ad hoc per le emergenze
Oltre i mille occupanti e per quote dei piani accessibili al pubblico comprese tra -10 e +24 metri, il centro di gestione delle emergenze deve avere un locale dedicato, ossia ad uso esclusivo.

Impianti di produzione del calore all'esterno o in compartimento
Gli impianti di produzione del calore di potenza entro i 35 KW devono essere posizionati all'esterno dell'attività oppure in compartimenti di classe di resistenza al fuoco almeno pari a 30.

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