Fisco e contabilità

Aggiornamento prezzari, «sì» al quadro economico progettuale finanziato dal fondo pluriennale vincolato e da risorse d'esercizio

É il parere espresso dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia

di Corrado Mancini

In seguito all'aggiornamento del prezzario previsto dall'articolo 26 della legge 91/2022, l'ente potrà avere un quadro economico progettuale finanziato in parte da fondo pluriennale vincolato e in parte da risorse dell'esercizio, con il presupposto, al fine del mantenimento dell'imputazione della spesa complessiva, comprensiva dell'obbligazione sopravvenuta, al fondo pluriennale vincolato, che sussistano tutte le condizioni previste dal principio contabile, allegato n. 4/2 del Dlgs 118/2011, punto 5.4.9. É il parere espresso dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia con la delibera n. 155/2022.

La questione posta al vaglio della Corte, attiene alla possibilità di integrare i quadri economici di opere reimputate e finanziate dal fondo pluriennale vincolato con altre risorse (entrate dell'esercizio, avanzo di amministrazione), a copertura delle somme relative all'aggiornamento dei prezzari, di cui alla legge 91/2022, con il conseguente risultato di avere un quadro economico progettuale finanziato in parte da fondo pluriennale vincolato e in parte da risorse dell'esercizio.

La risposta al quesito, per i magistrati contabili, può desumersi dallo stesso principio contabile, di cui all'allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011, che, al punto 5.4, precisa che «Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata».

In particolare il punto 5.4.9 del sopra citato allegato disciplina la fattispecie delle risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato, per il finanziamento di spese non ancora impegnate per appalti pubblici di lavori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ll), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di importo pari o superiore a quello ordinariamente previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera a), del Dlgs n. 50 del 2016, in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia. Tale fondo serve a garantire gli equilibri di bilancio nei periodi intercorrenti tra l'acquisizione delle risorse e il loro impiego. Il principio della competenza potenziata prevede, infatti, che il «fondo pluriennale vincolato» sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, che evidenzi con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego e utilizzo per le finalità programmate e previste.

Il Fpv, dunque, è un saldo che permette di mantenere e fornire copertura alle obbligazioni e agli impegni legittimamente assunti dall'ente territoriale, in modo che il vincolo pluriennale sia coerentemente rivolto alla conservazione delle risorse finanziarie per onorare le relative scadenze finanziarie.

La funzione che i principi contabili attribuiscono a tale fondo non esclude, comunque, che pur in presenza di Fpv su cui è stata imputata la spesa, l'ente alla luce di un fatto sopravvenuto, nel caso di specie una espressa previsione normativa (legge 91 /2022), debba assumere una nuova e/o maggiore obbligazione, a cui, normativamente, deve essere data adeguata copertura finanziaria. Tra altro, tale copertura potrà essere garantita, esclusivamente, al momento in cui tale obbligo si è perfezionato e, quindi, non poteva già trovare imputazione nel fondo pluriennale vincolato.

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