Fisco e contabilità

Tassa di sbarco, legittime le tariffe massime previste solo per le isole minori della Maddalena

di Guido Befani

Rientra nelle legittime prerogative tributarie e tariffarie riconosciute in capo agli enti locali dalla normativa di settore, la scelta comunale di introdurre la tariffa massima di sbarco di cinque euro unicamente per le isole minori dell’arcipelago de La Maddalena. È quanto afferma il Tar Cagliari, con la sentenza n. 415/2018.

L’approfondimento

Il Tar Cagliari ha affermato la legittimità di una deliberazione con la quale il Consiglio comunale de La Maddalena ha introdotto una nuova tariffa di cinque euro, relativa ai soli sbarchi effettuati nelle “isole minori” dell’Arcipelago, e non agli sbarchi nell’isola principale di La Maddalena, nel periodo compreso tra l’1 giugno e il 31 agosto di ogni anno.

La decisione
Nel respingere il ricorso proposto avverso la delibera comunale da parte di alcune società di trasporto marittimo non di linea per passeggeri, il Collegio ha avuto modo di rilevare l’infondatezza della censura principale volta a sostenere la presunta violazione del canone di riserva di legge in materia di tributi. Per smentirla, infatti, il Collegio ha richiamato il disposto della normativa di settore applicabile al caso di specie (dell’art. 4, comma 3 bis, Dlgs n. 23/2011) che espressamente consente di prevedere “un aumento del contributo di sbarco fino ad un massimo di euro 5 in relazione a determinati periodi di tempo”.
Per il Collegio, infatti, il possibile aumento in parola è ricollegato soltanto a un presupposto temporale, mentre non è soggetto ad alcun limite territoriale. Si tratterebbe, nella sostanza, di una possibilità di aumento che il legislatore riconosce in termini generali e che, come tale, può essere applicata sia all’intero territorio comunale che a specifiche porzioni, non essendovi alcun dato normativo che precluda quest’ultima eventualità, che è poi proprio quella verificatasi nel caso ora in esame: il Comune di La Maddalena ha ritenuto di differenziare l’entità del contributo tra sbarchi nell’isola di La Maddalena e sbarchi nelle altre isole dell’arcipelago durante il periodo di massimo flusso turistico.
Ciò premesso, il Collegio ha ritenuto di non condividere l’ulteriore assunto dei ricorrenti, secondo cui la scelta del Comune sarebbe priva di adeguata motivazione in ordine ai suoi presupposti di fatto e di diritto. Per il Collegio, infatti, già quella in esame è una previsione di natura regolamentare rispetto alla quale l’onere motivazionale classicamente inteso neppure sussiste (cfr. articolo 3, comma 2, Legge n. 241/1990), e comunque le ragioni della scelta comunale emergono ictu oculi dalla semplice osservazione della (notoria) situazioni dei luoghi, essendo del tutto evidente, infatti, come il contesto logistico delle isole più piccole dell’arcipelago, tra l’altro prive di porti e insediamenti urbani, sia completamente diversa da quella dell’isola principale di La Maddalena, nella quale insiste una cittadina dotata di ampie infrastrutture portuali; e che siano queste le ragioni sostanziali della decisione emerge con chiarezza dall’ampia discussione svoltasi in Consiglio Comunale.

Conclusioni
Alla luce di queste premesse, ne deriva la totale infondatezza del ricorso anche in riferimento all’ulteriore profilo di censura sulla decorrenza temporale “immediata” del nuovo regime tariffario, essendo ormai pacifica in giurisprudenza l’applicabilità (anche) al contributo di sbarco delle disposizioni di cui all’articolo 53, comma 16, Legge n. 388/2000, e all’art. 1, comma 169, Legge n. 296/2006, a mente del quale, in particolare, “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento”.

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