Personale

Pubblico impiego, legittima la ratifica del licenziamento intimato dal dirigente senza poteri (per contratto di lavoro nullo)

Non è nullo, né annullabile, bensì temporaneamente privo di effetti nei confronti dell'ente pubblico irregolarmente rappresentato

di Michele Nico

Nel regime di pubblico impiego privatizzato il licenziamento intimato da un dirigente privo del potere di gestione e di rappresentanza non è nullo, né annullabile, bensì temporaneamente privo di effetti nei confronti dell'ente pubblico irregolarmente rappresentato. Questo ente è l'unico soggetto dal quale può essere fatta valere la temporanea inefficacia dell'atto, fino al momento in cui intervenga l'eventuale ratifica, che risulta per sé idonea a sanare l'operato irregolare con effetto retroattivo. Lo ha stabilito la Corte di cassazione civile, Sezione lavoro, con la sentenza n. 4769/2023.

Il fatto
Nella vicenda in esame la dirigente di un'azienda speciale era stata licenziata per giusta causa dal direttore generale dell'ente con provvedimento del 27 aprile 2015, a seguito della sentenza con cui il Tribunale di Verona aveva accertato la responsabilità penale della dipendente per una serie di illeciti già in precedenza oggetto di contestazione disciplinare.
Tuttavia il direttore generale di cui sopra era entrato in carica a seguito di chiamata diretta da parte del Cda e, dunque, in violazione delle norme statutarie e di legge in materia che per la copertura del posto prevedevano l'obbligo di procedura selettiva. Sta di fatto che è stata in seguito accertata l'illegittimità della nomina del direttore generale e la nullità non solo del suo contratto di lavoro, ma anche di tutti gli atti posti in essere dall'alto funzionario nell'esercizio del mandato. Dopo di che il nuovo direttore generale facente funzioni, subentrato a quello illegittimamente nominato, con l'adozione di un provvedimento ricognitivo ne aveva ratificato l'intero operato.
In tale contesto, la ricorrente si è rivolta alla Sezione lamentando che con la sentenza impugnata (n. 473/2020) la Corte d'appello di Venezia aveva affermato la validità del licenziamento per giusta causa, senza considerare che esso era stato intimato da un soggetto privo dei poteri di rappresentanza e di gestione, in quanto illegittimamente nominato.
Sempre secondo la ricorrente, nel caso di specie non era ipotizzabile una ratifica con effetti retroattivi per il fatto che il licenziamento era inesistente, né poteva trovare applicazione la teoria del funzionario di fatto.

Gli effetti della ratifica
I giudici della Cassazione hanno ritenuto infondato il gravame alla luce del principio secondo cui il licenziamento intimato da organo privo del potere di rappresentanza non è un provvedimento nullo, ma solo temporaneamente privo di effetti nei confronti dell'ente irregolarmente rappresentato, fino a successiva eventuale ratifica.
Il collegio ha poi precisato che detta ratifica può anche avvenire per mezzo della costituzione in giudizio del datore di lavoro, perché la volontà stessa di resistere all'impugnazione del recesso implica l'accettazione degli effetti dell'atto compiuto dal falsus procurator.
La Sezione ha aggiunto che il dipendente licenziato non può invocare l'articolo 1399, comma 2, del codice civile («La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi»), perché nel novero dei terzi devono ritenersi inclusi solo i soggetti aventi causa dal dominus di diritti incompatibili con quello oggetto del negozio ratificato. In definitiva, la nullità del contratto di lavoro stipulato dall'azienda con il direttore generale incide sul potere di rappresentanza dell'organo di vertice, ma non rende inesistente il relativo operato.

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