Fisco e contabilità

Deficit strutturale, partecipazioni e commissioni di concorso: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

DEFICITARIETÀ STRUTTURALE ED EFFETTI
Secondo quanto previsto dall'articolo 242, comma 1, del Tuel «sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento». In ragione dell'ultimo capoverso di questa disposizione, la certificazione dell'eventuale stato di deficitarietà strutturale va effettuata sulla base delle risultanze del rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio precedente a quello di riferimento. Pertanto, le conseguenze della deficitarietà strutturale ricadranno sull'esercizio finanziario relativo al biennio successivo a quello il cui rendiconto della gestione ha palesato la predetta deficitarietà. L'ente, infatti, potrà prendere coscienza dell'eventuale sussistenza delle condizioni di deficitarietà strutturale solo a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione, che avviene, come noto, a consuntivo, nel corso dell'anno successivo. La concreta applicazione, poi, degli effetti dell'accertata deficitarietà potrà trovare applicazione, a quel punto, in sede di programmazione di bilancio, delle suddette misure di carattere limitativo, solo a decorrere dal successivo esercizio.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CAMPANIA - PARERE N. 243/2021

ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI E PROCEDURE
La procedura prevista dall'articolo 5 del Dlgs 175/2016 trova applicazione nelle ipotesi in cui una società sottoposta a controllo da parte di una pubblica amministrazione acquisti una partecipazione (a eccezione dei casi in cui l'acquisto della partecipazione avvenga in conformità a espresse previsioni legislative). Secondo il comma 1 di questa disposizione «a eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi previsti dall'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano questa scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa». La disciplina in esame, dunque, trova espressa applicazione sia nelle ipotesi di acquisto da parte di una pubblica amministrazione di partecipazioni dirette sia indirette in società già costituite. La nozione di partecipazione indiretta è però delineata nel precedente articolo 2 del Dlgs 175/2016 che, alla lettera g), ha disposto che «ai fini del presente decreto si intendono per: …. g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica». Consequenzialmente le partecipazioni indirette rilevanti ai sensi del Tusp sono esclusivamente quelle detenute per il tramite di una società (o altro organismo) soggetta a controllo pubblico.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DEL VENETO - PARERE N. 182/2021

COMPENSI COMMISSIONE DI CONCORSO
A seguito delle modifiche apportate dall'articolo 18, comma 1-ter, lettere b) e c), del Dl 162/2019, la disciplina prevista dall'articolo 3, commi 13 e 14, della legge 56/2019 in materia di compensi dovuti per l'attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice dei concorsi per l'accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici nazionali, non può essere estesa ai concorsi indetti dagli enti locali, trattandosi di disposizioni eccezionali che non possono essere interpretate estensivamente, né in analogia. A seguito dell'entrata in vigore del Dl 162/2019, la deroga al principio di onnicomprensività di cui all'articolo 24, comma 3, del Dlgs 165/2001, introdotta dall'articolo 3, comma 14, della legge 56/2019, trova applicazione solo, infatti, nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici (non economici) nazionali. Questa interpretazione, fondata sul dato letterale delle disposizioni esaminate, fra di loro intrinsecamente connesse, appare funzionale anche all'obiettivo del legislatore, emergente da una lettura sistematica di tutto l'articolo 3 della legge 56/2019, di accelerare le procedure assunzionali gestite a livello centrale. Ciò posto, la corte dei conti Lombardia ha ritenuto che un'interpretazione estensiva del citato comma 14, che ne consentisse l'applicabilità anche agli enti locali, non può essere ammissibile in quanto solo la legge può derogare al principio cardine di onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti della Pa sancito dagli articolo 2, comma 3 e 24, comma 3 del Dlgs 165/2001.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LOMBARDIA - PARERE N. 253/2021

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