Personale

Reinquadramento dei profili dell'informazione, le progressioni economiche incrementano il fondo fuori limite

Sono le conclusioni ricavabili dal parere reso dall'Aran alla Conferenza delle Regioni e Province autonome

di Gianluca Bertagna e Davide d'Alfonso

Il reinquadramento dei giornalisti della Pa, regolato dall'accordo stipulato il 7 aprile scorso tra l'Aran, le Confederazioni rappresentative nei comparti di contrattazione e la Fnsi, consente l'incremento del fondo per le risorse decentrate per la quota parte necessaria a riconoscere al personale la posizione economica che minimizza il ricorso ad assegni ad personam. Tali somme, inoltre, possono ritenersi escluse dal tetto al trattamento accessorio dell'anno 2016.

Queste le importanti conclusioni ricavabili dal parere reso dall'Aran alla Conferenza delle Regioni e Province autonome, riferito al passaggio del personale che svolge le attività di informazione secondo l'articolo 9 della legge 7 giugno 2000 n. 150 dal contratto di lavoro giornalistico al Ccnl del Comparto pubblico dell'amministrazione di appartenenza.

Com'è noto la tornata contrattuale 2016/2018 ha previsto l'introduzione di specifici profili legati alle attività di comunicazione e informazione. Nel contratto della Funzioni Locali il riferimento è contenuto all'articolo 18-bis.

Quel personale, se già dipendente delle Pa all'entrata in vigore del contratto, risultava inquadrato nel contratto giornalistico, sottoscritto dalla Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi) e dalla Federazione nazionale editori giornali (Fieg). La norma del comma 5-bis dell'articolo 9 su richiamato riconosce agli interessati il mantenimento del trattamento economico in godimento al momento del passaggio al nuovo contratto, con riferimento alle voci fisse dello stipendio. L'articolo 3 comma 4 dell'Accordo, seguendo la fonte legale, prevede che tale clausola di salvaguardia si attui mediante l'attribuzione di un assegno ad personam, via via riassorbibile da successivi scatti di carriera o rinnovi contrattuali. Il ricorso a questo elemento, però, a norma del precedente comma 3, deve essere "minimizzato" attraverso una prima collocazione di quel personale nella posizione economica che - nell'ambito della categoria di inquadramento - garantisce al dipendente il trattamento fisso più vicino a quello in godimento nel precedente contratto. Insomma, l'assegno personale è utile solo per coprire l'eventuale ulteriore differenziale retributivo che residui dopo tale operazione di allineamento per approssimazione.

Diviene allora dirimente comprendere se il costo di queste «p.e.o. di primo inquadramento» vada a detrimento del fondo per le risorse decentrate dell'ente, che com'è noto sostiene la spesa per le progressioni orizzontali di tutto il personale. La risposta dell'Aran, fondato sulla lettera dell'Accordo e su una lettura sostanziale delle ricadute dell'intera operazione, conforta le amministrazioni: le somme necessarie al riconoscimento dei livelli economici in esame dovranno essere contabilizzate in entrata e uscita (ovvero dapprima aggiunte al fondo e poi utilizzate per il pagamento delle Peo di primo accesso dei giornalisti neo inquadrati). Non solo. Anche gli importi correlati agli assegni ad personam residualmente attribuiti, man mano che questi vengano riassorbiti per effetto di scatti di carriera o di rinnovi contrattuali, andranno ad alimentare il fondo, secondo la regola già in uso ex articolo 67 del contratto 21 maggio 2018 e secondo quanto schiettamente disposto dall'articolo 3, comma 8, dell'Accordo del 7 aprile scorso.

Un ultimo, importantissimo spunto giunge dalle riflessioni conclusive del parere sul tema del limite 2016. L'Agenzia osserva come la ratio dell'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017 sia contenere la crescita delle retribuzioni accessorie, mentre nel caso in esame la spesa già sostenuta dalle amministrazioni applicando il contratto giornalistico trova per effetto del reinquadramento, semplicemente, una diversa allocazione. Sembra del tutto ragionevole dedurne il non assoggettamento di quelle cifre, nell'importo rigorosamente e precisamente individuato ai fini di cui sopra, al vincolo giuscontabile.

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