I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

A.I.A. ed emissioni odorigene

di Francesca Allocco

Inquinamento – Emissioni odorigene – Odori molesti – Salubrità – Limiti – Deroghe – Autorizzazione Integrata Ambientale – Rinnovo – Onere della prova

Massime

1.      In materia ambientale, è il titolare dell’interesse legittimo pretensivo, volto ad ottenere una deroga ai limiti di emissioni fissati dalla legge, che deve fornire la prova che la concessione di tale deroga non rilevi in danno della salubrità dell’ambiente.

2.     Rispetto ad un interesse pretensivo è l’interessato a dover dare prova, nel corso del procedimento, del ricorrere di tutti i presupposti che la legge ritiene necessari perché possa essere accorda tale “utilità finale” o il “bene della vita”, e non compete, per converso, all’amministrazione dover dare prova dell’assenza dei suddetti presupposti.

3.     La deroga costituisce una situazione eccezionale, sempre revocabile o suscettibile di non essere più accordata da parte dell’amministrazione, dotata di ampia discrezionalità a riguardo, sicché chi ne beneficia, proprio per la natura interinale del beneficio, non vanta legittimi affidamenti e deve risultare sempre in condizione di poter rientrare nel limite di legge in un lasso di tempo contenuto.

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione IV, 30 marzo 2022, n. 2344

 

Commento

Il Consiglio di Stato, confermando la sentenza di prime cure del Tribunale amministrativo per la Lombardia, sede di Milano, ha definitivamente respinto il ricorso presentato da una società per l’annullamento della propria Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito “A.I.A.”) nella parte in cui ha negato, in sede di rinnovo, la deroga - precedentemente concessa - al superamento di emissioni di una sostanza chimica in un collettore di scarico di reflui, in forza di numerose segnalazioni pervenute all’amministrazione per emissioni odorigene moleste.
La pronuncia inquadra il thema decidendum nella tutela di un interesse pretensivo della società che, facendo leva sulle ragioni dettate dalla propria produzione, intende ottenere un’utilità consistente nella facoltà di non rispettare il limite ordinariamente imposto dalla legge per gli scarichi idrici. Rispetto a tale interesse pretensivo la legge assegna all’Amministrazione competente ampia discrezionalità nella valutazione e nella più opportuna ponderazione, da un lato, degli interessi economico-produttivi del soggetto istante e, dall’altro lato, del primario interesse della tutela dell’ambiente, sul quale tale pretesa riverberebbe i propri effetti.
In particolare, il Collegio ha ritenuto che la Provincia, giustificando la mancata concessione della deroga sulla base del fatto che nei Comuni limitrofi erano sorte negli anni plurime segnalazioni di odori molesti, ricondotti da parte della cittadinanza alla società ricorrente, avesse svolto una corretta istruttoria a fondamento della decisione di negare il rinnovo della deroga al limite di legge e pertanto ha dichiarato infondate le censure della società sull’asserito difetto di istruttoria e di motivazione.
La giurisprudenza amministrativa è ferma nell’affermare che, nei casi in cui l’amministrazione è chiamata a provvedere a valutazioni in deroga al limite di legge nell’ambito dell’ampia discrezionalità concessa dall’ordinamento, la decisione amministrativa risulti essere eccezione alla regola e pertanto necessiti di una più rigorosa valutazione e motivazione. Per contro, in una evenienza del genere, non appaiono invocabili i principi di proporzionalità e adeguatezza, che trovano applicazione nella diversa ipotesi in cui sia l’amministrazione a pretendere una riduzione delle emissioni al di sotto dei valori limite ordinariamente prescritti dalla legge.
Il Collegio evidenzia, inoltre, come rispetto ad un interesse pretensivo - quale è quello ad ottenere una deroga ai limiti di emissioni fissati dalla legge – debba essere l’interessato a dover dare prova, nel corso del procedimento, del ricorrere di tutti i presupposti che la legge ritiene necessari perché possa essere accorda la deroga richiesta, ossia quell’ “utilità finale” o il “bene della vita” che l’interessato ritiene preminente rispetto alla regola generale e precisa. Al contrario, non compete all’amministrazione, chiamata a decidere in merito, dimostrare la sussistenza delle condizioni che impedirebbero la deroga.
In ogni caso, la pronuncia ha chiarito che l’eventuale prova contraria avrebbe dovuto essere offerta dalla società interessata nell’ambito dell’istruttoria procedimentale in modo da consentire all’amministrazione le corrispondenti valutazioni.
Ad ogni modo, il Collegio afferma che l’amministrazione avrebbe potuto comunque non concedere la condizione eccezionale della deroga, poiché essa è “arbitra del migliore e più opportuno perseguimento dell’interesse pubblico e del suo bilanciamento con gli interessi secondari con esso confliggenti”. Pertanto, l’amministrazione avrebbe potuto accordare all’interesse ambientale una più spiccata prevalenza e ricondurre, conseguentemente, il diritto alla produzione e allo scarico della società nei limiti imposti, ordinariamente, dal legislatore, anche solo in via meramente prudenziale.

 

Riferimenti normativi

D. lgs. n. 152/2006: artt. 29 sexies e seguenti

D.G.R. 15 febbraio 2012 n. IX/2012 di Regione Lombardia

Riferimenti giurisprudenziali

Cons. Stato, sez. VI, 6 dicembre 2021, n. 8083;

Cons. Stato, sez. VI, 3 gennaio 2022, n. 1;

Cons. Stato, sez. VI, 1° marzo 2021, n. 1743;

Cons. Stato, sez. II, 9 gennaio 2020, n. 211;

Cons. Stato, sez. IV, 11 ottobre 2017, n. 4703;

Cons. Stato, sez. V, 28 giugno 2021, n. 4868;

Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2021, n. 3473;

Cons. Stato, sez. V, 27 aprile 2020, n.2655;

Cons. Stato, sez. III, 4 febbraio 2020, n. 875.