Personale

Anche le partecipate devono reclutare il personale con procedure imparziali e trasparenti

Le procedure devono garantire adeguata pubblicità della selezione, imparzialità, economicità e celerità di espletamento

di Federico Gavioli

Il decreto legge 112/2008 ha posto la regola, per le società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali, che l'assunzione del personale deve avvenire secondo procedure che garantiscano adeguata pubblicità della selezione, imparzialità, economicità e celerità di espletamento: ne consegue che è legittimo il licenziamento adottato nei confronti di un dipendente della società interamente a partecipazione pubblica, che svolge un servizio pubblico locale , del tutto privo delle competenza previste contrattualmente.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 28330/2022, ha respinto il ricorso di un ex dipendente nei confronti di una società partecipata dal Comune , anche se indirettamente.

Secondo i giudici di legittimità, come correttamente osservato dalla Corte distrettuale, il presupposto della totale partecipazione pubblica va riferito alla gestione dei servizi pubblici locali e non alla struttura dell'ente gestore, nel senso che ciò che rileva è la circostanza che detti servizi siano interamente gestiti con capitale pubblico e con controllo pubblico, restando irrilevante che tale gestione sia attuata, in concreto, solo in via mediata da altra società, a sua volta interamente partecipata dall'ente pubblico, possessore delle quote della società che gestisce in via diretta il servizio.

Il decreto legge del 112 del 2008 ha innovato l'ordinamento giuridico ponendo, per le società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali, la regola del reclutamento secondo procedure che garantiscano adeguata pubblicità della selezione, imparzialità, economicità e celerità di espletamento, meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori, composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza (ossia rinviando ai criteri previsti dall'articolo 35, comma 3, del Tu 165/2001).

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