Amministratori

Incompatibilità del consigliere, basta una ingiunzione di pagamento

Secondo il ministero si tratta delle cosiddette «incompatibilità di interessi»

di Pietro Alessio Palumbo

Il diritto di elettorato passivo, quale diritto politico fondamentale, intangibile nel suo contenuto di valore ed annoverabile tra i diritti inviolabili riconosciuti e garantiti dall'articolo 2 della nostra Carta costituzionale, può essere disciplinato unicamente dalla legge, che può "limitarlo" soltanto al fine di realizzare altri interessi costituzionali parimenti fondamentali e generali. Secondo il ministero dell'interno (parere del 3 maggio 2022) nell'ipotesi in cui il Comune, avvalendosi della facoltà di procedere alla riscossione coattiva emetta una ingiunzione di pagamento, quest'ultima, al pari della cartella di pagamento, è idonea a far sorgere la causa di incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere-assessore. L'ingiunzione infatti contiene un accertamento del debito e l'intimazione al pagamento con l'avvertimento che in mancanza si procederà al recupero coatto delle somme dovute. In tali casi si configura dunque un debito provvisto dei caratteri della certezza, della liquidità e della esigibilità che come indicato dalla normativa sulle cariche elettive negli enti locali integra una ipotesi di incompatibilità.

Secondo il ministero la causa di incompatibilità del consigliere-assessore è inquadrabile nella categoria delle cosiddette «incompatibilità di interessi»; e la logica di tali previsioni è quella di garantire il corretto adempimento del mandato e impedire che concorrano all'esercizio della relativa funzione, soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli del Comune o che si trovino in condizioni che ne possano comunque compromettere l'imparzialità. In altre parole l'amministratore non deve mai prestare il fianco al sospetto che la sua condotta possa essere orientata dall'intento di tutelare i propri interessi personali contrapposti a quelli dell'ente.

Secondo il ministero dell'Interno anche la rateizzazione del pagamento deve essere intesa come riconoscimento di un debito certo ed esigibile dell'amministratore comunale. L'obbligo di pagare il debito è correlato al sorgere del diritto di credito in favore del Comune e la concessione di un piano di rateizzazione e di rientro non rileva sulla situazione debitoria esistente né tantomeno sul venir meno della incompatibilità contestata. La dilazione non è idonea a far venir meno il requisito della esigibilità del debito come contemplato dalla disciplina del Tuel ai fini della configurabilità della causa di incompatibilità con la carica di consigliere comunale. Infatti la rateizzazione attiene al mero profilo delle modalità di versamento dell'importo dovuto; senza incidere sulla attualità dell'obbligatorietà del pagamento e quindi sulla correlata immediata azionabilità della pretesa creditoria vantata dal Comune. In caso di concessione della rateizzazione è solo il pagamento dell'ultima rata del piano ad estinguere il debito e, dunque, a far cessare il conflitto di interessi derivante dalla contestuale posizione di amministratore dell'ente e debitore dello stesso.

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