Fisco e contabilità

Viminale, revisore unico nell'Unione anche per i Comuni membri

Si rinvia all'autonomia decisoria dell'ente e alla libera volontà del sorteggiato di accettare

di Manuela Sodini

È facoltà dell'Unione avvalersi di un solo organo di revisione anche per i Comuni membri, in tal caso il compenso è unico e omnicomprensivo. Questa, in sintesi, la massima con cui si è espresso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del ministero dell'Interno.

Il parere origina dai contrasti sorti a seguito della nomina dell'organo di revisione dell'Unione in cui il revisore è stato sorteggiato, la prefettura ha effettuato l'estrazione per l'incarico monocratico di revisore dei conti dell'unione avendo la stessa una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

L'unione ha chiesto, quindi, al sorteggiato la disponibilità a ricoprire anche le funzioni di organo di revisione per i tre Comuni associati a fronte di un compenso calcolato sulla sommatoria della popolazione dell'unione.

Sul punto sono sorti contrastanti opinioni in relazione alla funzione specifica cui il revisore dell'unione è chiamato e alla determinazione del relativo compenso.

Nel parere si premette che, stante l'assenza di un esaustivo dettato normativo, si rinvia all'autonomia decisoria dell'ente e alla libera volontà del sorteggiato di accettare o meno l'offerta formulata dall'ente locale.

Nel parere si passa poi a fornire alcuni elementi ritenuti utili per chiarire la questione, viene quindi richiamato l'articolo 1, comma 110, lettera c), della legge 56/2014, dove si stabilisce che certe attività, tra cui le funzioni dell'organo di revisione, «possono essere svolte dalle unioni di comuni in forma associata anche per i Comuni che le costituiscono», specificando che «le funzioni dell'organo di revisione, per le unioni formate da comuni che complessivamente non superano 10.000 abitanti, sono svolte da un unico revisore e, per le unioni che superano tale limite, da un collegio di revisori».

Per quanto riguarda il compenso nel parere si richiama l'articolo 241, comma 5 del testo unico 267/2000 e il disposto del decreto interministeriale 21 dicembre 2018, precisando che, in assenza di specifica norma, la determinazione del compenso omnicomprensivo del revisore unico unionale non può che essere determinato secondo i parametri, le maggiorazioni e i limiti indicati nelle suddette norme.

Il parere conclude richiamando il comma 110 dell'articolo 1 della legge 56/2014 che ha introdotto la facoltà per l'Unione di avvalersi di un solo organo di revisione anche per i comuni membri, pur comprendendo la necessità di un intervento legislativo per determinare in maniera più equa il compenso che nel caso specifico dovrebbe contemperare la ragione dell'ente locale al risparmio e a un controllo più diffuso e generalizzato e quella del revisore che è chiamato a svolgere un incarico più gravoso relativo a quattro enti locali distinti.

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