Fisco e contabilità

Manovra, impatto differito sui bilanci degli enti locali per la cancellazione dei mini crediti

Effetti solo dal 2023 per lo stralcio delle cartelle fino a mille euro per carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2015

di Anna Guiducci

Impatto differito sui bilanci degli enti locali per la cancellazione dei mini crediti. Avrà infatti effetti solo dal 2023 lo stralcio delle cartelle fino a mille euro per carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2015. Ai fini del discarico, e per consentire l'eliminazione delle partite creditorie dalle scritture contabili, l'articolo 46 del disegno di legge di bilancio 2023 stabilisce infatti l'obbligo di trasmissione agli enti interessati da parte dell'agente della riscossione dell'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, entro il 30 giugno 2023.

Saranno oggetto di annullamento automatico tutti i debiti di importo residuo fino a mille euro, alla data del 31 gennaio 2023, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, gli enti saranno dunque tenuti ad adeguare le proprie scritture contabili in ossequio ai principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento.

Dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, e fino alla data dell'annullamento delle cartelle, è sospesa la riscossione dei debiti da parte degli enti impositori. Per il rimborso delle spese di notifica e di quelle relative alle procedure esecutive, l'agente della riscossione è tenuto a presentare, entro il 30 settembre 2023 apposita richiesta al ministero dell'Economia e delle finanze. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 20 dicembre 2023, in dieci rate annuali, con onere a carico del bilancio dello Stato.

L'operazione di annullamento presenta sicuramente analogie con lo stralcio dei debiti di importo residuo fino a mille euro, disposto con l'articolo 4 del Dl 119/2018. In quel caso, l'articolo 11-bis del Dl 135/2018 stabiliva però l'obbligo di ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione, di importo non superiore alla sommatoria dei residui attivi cancellati al netto del relativo accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità, in un massimo di 5 annualità, a quote costanti.

In riferimento ai carichi affidati dal 2000 al 2010, gli effetti finanziari sui bilanci degli enti dovrebbero risultare marginali, in quanto relativi ai soli crediti il cui importo residuo è sceso sotto la soglia di importo di mille euro successivamente ai precedenti interventi.

Nel novero dei provvedimenti analoghi, anche l' articolo 4 del Dl 41/2021 (Decreto Sostegni) disponeva l'automatico annullamento dei debiti di importo residuo fino a cinque mila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. La misura, che interessava i singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, riguardava però le persone fisiche che avevano conseguito nel periodo d'imposta 2019 un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro ed i soggetti diversi dalle persone fisiche che avevano conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro. In quel caso, l'operazione di riaccertamento straordinario era stata oggetto di un unico atto deliberativo della giunta da trasmettere tempestivamente al consiglio, al quale veniva demandata la facoltà, in sede di approvazione del rendiconto 2021, di ripianare il maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario in dieci annualita', in quote annuali costanti, a decorrere dall'esercizio 2022.

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