Personale

Pubblico impiego, la nuova tassazione sui buoni pasto elettronici non consente di superare l'importo previsto dalla Spending review

È l'indicazione fornita dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Toscana

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Il regime della tassazione riservato ai buoni pasto destinati al personale dipendente previsto dalla legge di bilancio 2020 si applica anche al datore pubblico, ma ciò non può tuttavia avere quale conseguenza indiretta la possibilità di concedere ai dipendenti un buono pasto del valore nominale pari a 8 euro.

È questa l'importante indicazione fornita dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Toscana con la deliberazione n. 88/2021.

L'articolo 1, comma 677, della legge n.160/2019 (legge di bilancio 2020), nel modificare l'articolo 51, comma 2, del Tuir, ha innovato la disciplina relativa alla tassazione dei buoni pasto.

La disposizione ha, infatti, previsto l'esenzione da contributi Inps e da tassazione Irpef per la somma che non eccede i 4 euro con riferimento ai buoni pasto cartacei (soglia fissata in precedenza a 5,29 euro) e per la somma che non eccede gli 8 euro relativamente ai buoni pasto elettronici (in precedenza la soglia era fissata a 7 euro).

Può tale disposizione essere applicata anche al datore di lavoro pubblico? E se sì, pur rispettando i limiti di bilancio ed il rispetto del contenimento della spesa di personale, è possibile riconoscere un buono pasto elettronico con valore nominale di 8 euro, innovando il limite di 7 euro fissato dal decreto legge n. 95/2012?

Questi gli interrogativi posti da un ente locale toscano alla Corte dei conti.

I giudici contabili toscani ricordano in primo luogo come non nutrano nessun dubbio sull'applicazione dell'articolo 1, comma 677, della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) anche al datore di lavoro pubblico in quanto detta norma disciplina, con effetti favorevoli rispetto alla previgente previsione, il regime della tassazione dei buoni pasti destinati al personale dipendente. Diversamente si creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e dipendenti privati.

L'estensione della disciplina citata anche al datore di lavoro pubblico non può tuttavia avere quale conseguenza indiretta la possibilità di concedere ai dipendenti un buono pasto di valore nominale pari a 8 euro ovvero superare l'importo di 7 euro così come stabilito dall'articolo 5 del decreto legge 95/2012 convertito dalla legge 135/2012 (nell'ambito della «Spending Review»).

E in realtà, sottolineano i giudici, nessuna novità (sostanziale) si produce anche sotto il profilo del trattamento fiscale, considerato che l'articolo 51, comma 2, del Tuir, anche prima della modifica normativa sopra richiamata, prevedeva quale limite di esenzione la somma di 7 euro, ossia il valore nominale massimo attribuibile ai buoni pasto nella pubblica amministrazione.

Rimane, quindi, immutato il vantaggio del dipendente pubblico che, ora come allora, non subirà trattenute in busta paga per i buoni pasto riconosciuti dal datore di lavoro pubblico nei limiti indicati.

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