Personale

Part time non superiore al 50%, possibile svolgere altra attività lavorativa senza autorizzazione preventiva

È questa la conclusione cui giunge la Corte di cassazione

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Il dipendente di un ente locale con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, può svolgere altra attività lavorativa, subordinata o non, senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione.

La previsione dell'articolo 92, comma 1, del Dlgs 267/2000 va letta in combinato disposto con il comma 6 dell'articolo 53 del Dlgs 165/2001 che esclude il regime autorizzatorio per i lavoratori part time non superiore al 50%.

È questa la conclusione cui giunge la Corte di cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza n. 22497/2022, con la quale ha confermato la nullità del licenziamento irrogato da un Comune ai danni di un proprio dipendente (part time al 50%) per aver intrattenuto altro rapporto di lavoro subordinato, in assenza di autorizzazione.

I presupposti su cui l'amministrazione comunale ha fondato il licenziamento in questione risiedono nella formulazione dell'articolo 92, comma 1, del Tuel («i dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti») e dell'articolo 1, comma 58-bis, della legge n. 662 del 1996 («i dipendenti degli enti locali possono svolgere prestazioni per conto di altri enti previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza»), pertanto in violazione del dovere sul rispetto degli obblighi di lealtà e di completa e veritiera informazione.

Per gli Ermellini l'interpretazione dell'ente non è corretta perché non tiene conto della disciplina complessiva che regola la materia.

Il richiamato operato dall'articolo 53, comma 1, del Dlgs n. 165 del 2001 alla deroga prevista, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, non si estende al comma 56 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996.

Ne deriva che il regime dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno non è interessato dalla regolamentazione introdotta dall'articolo 53 comma 1, del Dlgs 165/2001 e, quindi, dal richiamo contenuto nei commi 57 e seguenti della legge 662/1996 (con l'unica eccezione di quanto stabilito dal comma 58-bis).

La previsione dell'articolo 92, comma 1, del Dlgs 267/2000 va letta in combinato disposto con il comma 6 dell'articolo 53 del Dlgs 165/2001 che esclude il regime autorizzatorio per i lavoratori part time non superiori al 50%.

Sull'argomento il contratto del comparto delle funzioni locali del 21 maggio 2018 ha dedicato uno specifico punto. Con l'articolo 53, comma 7, il citato contratto ha precisato che «i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, possono svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all'ente nel quale prestano servizio l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa esterna».

È bene ricordare, a scanso di equivoci, che l'assunzione di un dipendente di altro ente, in regime di part time, deve essere rispettosa di tutte norme in materia di concorso, graduatorie e accesso al pubblico impiego oltre a essere naturalmente prevista nei documenti di programmazione del fabbisogno di personale e rispettare le regole contrattuali (si veda NT+ Enti locali & Edilizia dell'11 ottobre 2021).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©