Urbanistica

Demolizione dell'abuso, per individuare il responsabile non proprietario servono le prove

Così il Consiglio di Stato, che afferma inoltre che l'ordinanza è sufficientemente motivata quando contiene la specifica individuazione degli abusi

di Massimo Frontera

L'ordinanza di demolizione, essendo un atto di natura doverosa e vincolata, è sufficientemente motivata quando contiene la specifica individuazione degli abusi edilizi rilevati. Ma l'ingiunzione di demolizione nei confronti dell'utilizzatore è legittima solo se quest'ultimo è il responsabile dell'abuso; diversamente l'ordinanza va indirizzata al proprietario oppure del soggetto cui l'abuso può essere ascrivibile. Questi i principi affermati dal Consiglio di Stato in due distinte recenti pronunce.

L'individuazione degli abusi edilizi
La prima pronuncia del Consiglio di Stato (Sesta Sezione, n.4171/2022), riguarda una contestazione nei confronti di un residente nel comune campano di Barano d'Ischia per la realizzazione senza titolo - e quasi tutti senza richiesta di sanatoria - di vari manufatti. Tra i motivi del ricorso - rigettato dal Tar Campania e riproposto in appello - i proprietari hanno contestato al Tar «l'assoluta indeterminatezza del provvedimento impugnato, che elencherebbe svariate irregolarità dell'edificio, senza identificarle specificatamente, in quanto non individuerebbe a quale delle sei unità immobiliari in cui il fabbricato è suddiviso, afferisca ciascun abuso». Inoltre l'ordinanza - lamentano gli appellanti - non identificherebbe il proprietario del locale da demolire. I giudici della Sesta Sezione del Consiglio di Stato ricordano, in linea con precedenti pronunce di Palazzo Spada, «che l'ordinanza di demolizione, quale atto di natura doverosa e vincolata, è sufficientemente motivata con la specifica individuazione degli abusi edilizi rilevati». Nel caso specifico Palazzo Spada riconosce anche che l'ordinanza descrive effettivamente tutti gli interventi contestati e in alcuni casi individua anche il proprietario.

L'individuazione del responsabile dell'abuso
La seconda pronuncia, n.5031/2022, sempre della Sesta Sezione del Consiglio di Stato, riguarda invece un contenzioso nato nel territorio del comune laziale di Aquino con al centro la realizzazione senza titolo di vari manufatti abusivi. Anche se il proprietario risulta essere una società immobiliare, il comune ha indirizzato l'ordinanza di demolizione al legale rappresentante della società e utilizzatore dei beni realizzati abusivamente. L'interessato, dopo che il ricorso è stato respinto dal Tar Lazio (sezione di Latina), si è appellato al Consiglio di Stato, il quale ha accolto il ricorso in quanto ha giudicato insufficienti le prove raccolte dal comune a dimostrazione della responsabilità personale dell'interessato oggetto dell'ordinanza di demolizione. È toccato alla Sesta Sezione del Consiglio di Stato ricordare che «il fatto di utilizzare un'opera edilizia abusiva non può considerarsi di per sé sufficiente a fondare il titolo di responsabilità, e quindi la legittimazione passiva alla ingiunzione di demolizione, ben potendo essere l'utilizzatore un terzo completamente estraneo alla realizzazione dell'opera abusiva (ad esempio, un affittuario o comodatario) ed alla relativa proprietà». «L'ingiunzione di demolizione all'utilizzatore o al detentore dell'opera abusiva - aggiunge il Consiglio di Stato - è quindi legittima solo se tale soggetto sia anche personalmente responsabile dell'abuso, dovendo in caso contrario essere diretta nei confronti del proprietario o del soggetto al quale sia materialmente ascrivibile l'abuso».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©