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Unicobas-Scuola non può utilizzare il ricorso speciale contro le condotte antisindacali

di Andrea Alberto Moramarco

L'Unicobas–Scuola non può agire per la repressione di condotte antisindacali per mezzo del ricorso previsto dall'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/1970). Ai fini della legittimazione ad agire con questo strumento, infatti, è necessario provare il requisito della «diffusione nazionale», ovvero dello svolgimento di un'effettiva azione sindacale non su tutto, ma su gran parte del territorio nazionale, requisito non dimostrato da questo sindacato. Ad affermarlo è la Sezione lavoro della Cassazione con la sentenza n. 6322/2018.

Il caso
La questione decisa dai giudici di legittimità trae origine da una presunta condotta antisindacale contestata dal sindacato Unicobas–Scuola, tramite il ricorso speciale previsto dall’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, nei confronti dell'Ufficio scolastico di Livorno e del ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. Senza entrare nel merito della vicenda, tuttavia, il giudice del lavoro, sia in primo che in secondo grado, aveva negato la legittimazione dell'Unicobas a utilizzare il ricorso speciale. In particolare, la Corte d'appello di Firenze riteneva che la legittimazione spettasse solo a quegli organismi locali di sindacati aventi il requisito del «rango nazionale» e della «diffusività nazionale». Quest'ultimo, «pur non compendiandosi nella presenza capillare su tutto il territorio nazionale, è da individuarsi nella copertura di una cospicua parte del territorio nazionale», attestante la presenza attiva del sindacato a livello nazionale. E, nella specie, l'Unicobas non aveva fornito la prova della sua capacità sindacale a livello nazionale, limitandosi a citare precedenti giurisprudenziali favorevoli al sindacato.

La decisione
La parola finale sulla vicenda spetta così alla Cassazione, a cui l'Unicobas si era rivolta sottolineando come non fosse «plausibile» la richiesta dei giudici di merito di produrre in giudizio la documentazione che attesti la diffusione sul territorio e la rappresentatività locale, al fine di ricorrere ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori. La Suprema corte, tuttavia, non è dello stesso avviso e condivide in pieno l'assunto sostenuto dalla corte territoriale. I giudici di legittimità ricordano che con quella disposizione «il legislatore ha dettato una disciplina differenziata, operando una distinzione tra associazioni sindacali che hanno accesso a questo strumento di tutela rafforzata dell'attività sindacale e altre associazioni sindacali che hanno accesso solo alla tutela ordinaria». In sostanza, il ricorso in base all’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori è uno strumento di repressione della condotta antisindacale aggiuntivo rispetto a quello ordinario, che serva a garantire in modo «particolarmente rapido e efficace i diritti del sindacato». Ciò posto, precisa il Collegio, gli interessi che la normativa intende proteggere trascendono sia da quelli soggettivi dei singoli lavoratori che da quelli locali delle singole associazioni territoriali, ma «coincidono con gli interessi di un'associazione sindacale che si proponga di operare e operi realmente a livello nazionale».
Per la Cassazione, perciò, per poter utilizzare il ricorso speciale è necessario possedere il requisito della nazionalità, il quale «non può desumersi da dati meramente formali e da una dimensione statica, puramente organizzativa e strutturale», ma deve ricavarsi dalla dimostrazione di un effettivo svolgimento dell'azione sindacale su gran parte del territorio nazionale. E nella fattispecie, l'Unicobas non ha fornito tale prova, necessaria ai fini della sua legittimazione ad agire.

La sentenza della Corte di della cassazione n. 6322/2018

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