Fisco e contabilità

Sicurezza edifici e territorio, istanze dei Comuni per i contributi 2023 entro il 15 settembre - Il Dm in Gazzetta

Pubblicate le modalità di presentazione delle domande definite dal Viminale

di Daniela Casciola

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto il decreto con cui sono state definite dal Viminale le modalità di presentazione dell'istanza che i Comuni potranno utilizzare per la richiesta di contributi, per l'annualità 2023, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 400 milioni di euro, in base al combinato disposto dell'articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 145/2018 e dell'articolo 28, comma 4 del Dl 17/2022.

La richiesta da parte dei Comuni deve essere comunicata al ministero dell'Interno-Direzione Centrale per la Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite la nuova Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) entro le ore 23:59 del 15 settembre 2022, a pena di decadenza.

Ciascun Comune può fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e non possono essere chiesti contributi di importo superiore al limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 di euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.

Non possono presentare la richiesta di contributo, i Comuni che risultano beneficiari, per le annualità 2021-2022, dell'intero contributo concedibile per fascia demografica. I comuni che hanno ricevuto, per le annualità 2021-2022, parte dell'intero contributo richiedibile per fascia demografica, possono presentare una nuova istanza, fino alla concorrenza dell'importo non concesso e/o non richiesto in precedenza.

Il contributo erariale può essere chiesto solo per la realizzazione di opere, non integralmente finanziate da altri soggetti, secondo il seguente ordine di priorità:
1.messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
2.messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
3.messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.

Gli interventi, a pena di esclusione del contributo, devono essere identificati dai CUP, classificati sotto la voce "Messa in sicurezza edifici e territorio-comma 139_anno 2023" e dettagliati secondo i criteri individuati all'interno dell'allegato 1 al presente comunicato che ne costituisce parte integrante.

Il Viminale mette in evidenza che sono escluse dalla procedura di assegnazione dei contributi le richieste:
1. per le quali venga indicato un CUP dell'opera non valido ovvero erroneamente indicato in relazione all'opera per la quale viene richiesto il contributo;
2. che siano riferite ad opere non inserite in uno strumento programmatorio;
3. dei comuni che alla data della loro presentazione non hanno trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato (rendiconto di riferimento: anno 2021). Nel caso di comuni per i quali siano sospesi i termini di approvazione del rendiconto di gestione, ai sensi della normativa vigente, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo rendiconto trasmesso alla citata banca dati o, in assenza, dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno;
4. che siano presentate con modalità e termini diversi da quelli previsti dal citato decreto del ministero dell'Interno.

Non sono considerate ammissibili le istanze degli enti che, alla data di presentazione della richiesta di ammissione al contributo, non abbiano ancora trasmesso alla banca dati BDAP (di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011) i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.122 del 26 maggio 2016, riferiti al rendiconto 2021.

In merito alla trasmissione del rendiconto 2021 alla banca dati BDAP, il Viminale precisa che sono verificati, ai fini dell'ammissione, tutti i prospetti inviati relativi a: - SDB (Schemi di bilancio); - DCA (Dati contabili analitici); - IND (Indicatori).

Non sono considerate le istanze degli enti che avessero effettuato un invio parziale dei prospetti sopra richiamati alla citata banca dati. Si precisa che in fase di acquisizione, il sistema effettua controlli formali e di quadratura dei dati (fornendo un riscontro all'ente) ma, naturalmente, in presenza di modelli compilati a zero non può segnalare discordanze.

L'ente è tenuto, una volta trasmessi dati, a visualizzare tutti i prospetti acquisiti sul sistema, al fine di verificare la correttezza dei relativi contenuti. Si raccomanda, altresì, di trasmettere alla banca dati Bdap i dati del rendiconto 2021 in data antecedente all'invio della richiesta di contributo.

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