Personale

Aran, anche il turno notturno delle giornate di festività infrasettimanale deve essere maggiorato del 100%

L'Agenzia precisa che l'incremento si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto

di Arturo Bianco

La fissazione di un aumento del 100% del normale trattamento economico per le attività svolte in turno durante i giorni festivi infrasettimanali costituisce una delle novità di maggiore rilievo del contratto del 16 novembre 2022. L'Aran ha chiarito che spetta anche per le attività svolte in tali giornate durante l'orario notturno, che non sono state modificate le regole che presiedono allo svolgimento di tali attività, quindi con la possibile esclusione della turnazione da tali giornate, e che l'incremento si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto, quindi che le prime festività per le quali occorre calcolare questa maggiorazione sono la Immacolata Concezione dello scorso 8 dicembre, Santo Stefano dello scorso 26 dicembre e la Epifania del 6 gennaio.

La scelta contrattuale pone la parola fine su un lungo contenzioso sui compensi da corrispondere in tali giornate, contenzioso che per la verità la giurisprudenza degli ultimi anni della Corte di cassazione aveva risolto ritenendo che in questi casi spettasse al personale in turno solamente la maggiorazione festiva. Ovviamente, anche questo nuovo compenso deve essere finanziato dal fondo per la contrattazione decentrata e, quindi, l'aumento per i turni festivi infrasettimanali determina come conseguenza la diminuzione delle somme disponibili per altre finalità. Il contratto chiarisce che i dipendenti non possono pretendere altre forme di ristoro per queste attività.

Con il parere CFL 189 è stato chiarito che la decorrenza della disposizione è fissata alla data di entrata in vigore del contratto e che non è, quindi, possibile alcuna retroattività. Dobbiamo anche aggiungere che nella concreta applicazione non è necessario attendere né la stipula del contratto collettivo decentrato integrativo né la costituzione del fondo per le risorse decentrate. Siamo in presenza di un compenso che è integralmente disciplinato dal contratto nazionale e che, quindi, è immediatamente applicabile.

Con il parere n. 16524 è stato chiarito che le nuove disposizioni contrattuali modificano le regole precedentemente in vigore solamente su 2 punti: la misura della indennità di turno festivo infrasettimanale e la possibilità che viene offerta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa di permettere la utilizzazione, in alternativa, alla erogazione della maggiorazione del recupero compensativo sulla base di una scelta del dipendente e dove previsto dal CCDI. Il parere aggiunge che continua di conseguenza a spettare alla autonomia dell'ente, essendo un tema che deve essere considerato come una "prerogativa datoriale", decidere la eventuale esclusione delle giornate festive infrasettimanali dall'articolazione settimanale dei turni. Di tale scelta le amministrazioni assumeranno "ogni forma di responsabilità".

Anche il turno notturno delle giornate di festività infrasettimanale deve essere maggiorato del 100%: è questa la indicazione contenuta nel parere Aran CFL 202. Da una prima lettura sembrerebbe, da qui il quesito, che nel dettato contrattuale, articolo 30, comma 5, vi sia una antinomia: la maggiorazione per il turno notturno e festivo è del 50% della retribuzione individuale mensile, mentre per quella festiva infrasettimanale è del 100%. Quindi, come si devono remunerare i turni notturni delle giornate festive infrasettimanali? La indicazione dell'Aran va nella direzione di ritenere che la nuova disciplina contrattuale deve essere considerata come assorbente rispetto alla precedente norma che disponeva la misura della indennità di turno festivo e notturno, che invece si continua ad applicare nel caso di turno notturno della domenica.

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