I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Definizione agevolate delle liti pendenti sui tributi locali - Adempimenti degli enti e primi dubbi applicativi

di Mario Daniele Rossi (*) - Rubrica a cura di Anutel

Scaduto al 31 marzo il termine entro il quale deliberare l'applicazione della definizione agevolata del contenzioso tributario pendente, gli enti territoriali che hanno deciso di fare ricorso a tale facoltà debbono ora procedere alla pubblicazione degli atti nel proprio sito internet istituzionale e alla trasmissione degli stessi al Mef entro il prossimo 30 aprile. Ma sulla attuazione della definizione agevolata delle liti tributarie di Comuni, Province e Regioni permangono ancora alcune incertezze, a partire dalla data entro la quale si perfezionerà il procedimento alternativo a quello giudiziario.

Infatti, mentre per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate la definizione agevolata prevista dalla legge di bilancio (Legge 197/2022) opera automaticamente secondo la disciplina ivi stabilita, per gli enti territoriali tale forma di sanatoria è subordinata ad una scelta in tal senso che doveva essere assunta entro il 31 marzo. Peraltro, la legge di conversione del decreto milleproroghe aveva apportato un'integrazione al testo della legge di bilancio con l'intento di estendere agli enti territoriali la facoltà del ricorso ad altri strumenti straordinari di "pace fiscale". Si stabiliva però che il recepimento degli istituti dell'accordo conciliativo delle liti pendenti nei primi due gradi di giudizio, della definizione transattiva del contenzioso giacente in Cassazione e della regolarizzazione dell'omesso o carente versamento di rate conseguenti ad alcune tipologie di atti impositivi, poteva avvenire in alternativa alla definizione agevolata del contenzioso.

Considerata l'incertezza in relazione al fatto che tale alternativa fosse riferita al singolo ente (come parrebbe dal dato testuale della norma) oppure al contribuente e tenuto conto della difficile applicabilità degli ulteriori istituti ai tributi locali, la maggior parte degli enti ha presumibilmente optato per introdurre nei propri ordinamenti interni la definizione agevolata delle liti tributarie. I regolamenti locali, in sintonia con la disciplina normativa al momento vigente, hanno previsto che i contribuenti possano porre termine al contenzioso su tributi locali presentando apposita istanza con contestuale versamento dell'importo dovuto (o della prima rata) entro il prossimo 30 giugno.

Senonché, proprio il 31 marzo, data di scadenza dell'esercizio dell'opzione per ricorrere alla definizione agevolata, è entrato in vigore il cosiddetto "decreto bollette" (Dl 34/2023) che ha, tra l'altro, prorogato i termini entro i quali presentare la domanda di definizione (dal 30 giugno al 30 settembre 2023) e porre in essere l'eventuale diniego al procedimento alternativo alla continuazione della lite (dal 31 luglio 2024 al 30 settembre 2024). Conseguentemente sono state spostate le date ultime entro le quali il contribuente può depositare presso l'organo giurisdizionale copia della domanda di definizione, ove voglia far valere una causa di sospensione della controversia (al 10 ottobre 2023), e le impugnazioni delle pronunce e del controricorso in cassazione (al 31 ottobre 2023).

Poiché nulla è stato disposto nello specifico per le liti sui tributi locali, è sorto il dubbio se i nuovi termini di scadenza debbano automaticamente applicarsi anche per queste ultime prevalendo sulle disposizioni dei regolamenti locali. La questione è inerente all'ampiezza della potestà regolamentare di Comuni, Province e Regioni ed in particolare sul fatto se la stessa possa spingersi a disciplinare le date del procedimento alternativo al contenzioso. Mentre si ritiene pacificamente che detti enti possano stabilire espressamente a quali dei propri tributi estendere la definizione agevolata, se ricomprendere anche quelli amministrati dai propri "enti strumentali" (società in house, concessionari, ecc.), quali debbano essere le modalità del versamento e della rateizzazione delle somme da versare per perfezionare la modalità alternativa al percorso giurisdizionale, più complesso appare rintracciare spazi di autonomia locale sui termini di cui si è detto. Con riferimento a precedenti edizioni di sanatorie delle liti, Ifel (fondazione Anci) aveva sostenuto che non vi sarebbe spazio per una discrezionalità regolamentare qualora si tratti di intervenire su termini di natura processuale. Ciò militerebbe a favore della tesi per la quale i nuovi termini del DL 34 si estendono automaticamente ai contenziosi sui tributi locali. In assenza di specifici precedenti giurisprudenziali cui fare riferimento per sciogliere il nodo interpretativo, sarebbe comunque auspicabile un intervento di chiarimento sul punto da parte del Ministero o dello stesso legislatore in sede di conversione del decreto.

Nel frattempo gli enti territoriali, al fine di rendere efficaci i propri provvedimenti devono pubblicare deliberazione consiliare e regolamento della definizione agevolata nel sito istituzionale. Inoltre, entro il 30 aprile dovranno inserire i medesimi atti nel portale del federalismo fiscale al fine di soddisfare i fini statistici richiesti dalla norma. Gli stessi adempimenti dovranno essere compiuti in caso di adozione dei provvedimenti di recepimento degli istituti alternativi della sanatoria fiscale. L'esecuzione di queste operazioni soddisfa gli obblighi di conoscenza legale delle opzioni adottate dagli enti, ferma restando ogni ulteriore azione comunicativa che gli stessi vorranno porre in essere autonomamente.

Infine, nel caso in cui non sia stato approvato unitamente al regolamento, gli uffici tributi dovranno redigere lo schema di domanda di definizione agevolata. A tal fine, ferma restando l'aderenza alle specifiche norme contenute nel regolamento locale in materia di modalità di versamento e di ricorso all'eventuale rateizzazione dell'importo dovuto, gli uffici potranno adattare alle proprie esigenze il modello approvato dal direttore dell'agenzia delle Entrate unitamente alle relative istruzioni di compilazione.

(*) Presidente comitato Anutel Toscana
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- Sede Nazionale ANUTEL – Montepaone (Cz) dal 8 al 12 /05/2023: Corso di aggiornamento per responsabili ed operatori del servizio finanziario: tra approfondimenti teorici e soluzioni pratiche

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- TRIBUTI LOCALI: CORSO DI PERFEZIONAMENTO ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE dal 31 luglio al 4 agosto 2023

- TRIBUTI LOCALI: CORSO DI PERFEZIONAMENTO ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE dal 7 al 11 agosto 2023

VIDEOSEMINARI "ANUTEL"

LE PROSSIME INIZIATIVE PER IL SETTORE TRIBUTARIO

- 12/04/2023: Procedure concorsuali profili impositivi e adempimenti amministrativi – question time (10,00-12,00)

-13/04/2023: L'autotutela nei tributi locali alla luce dei recenti interventi giurisprudenziali (15,30-17,30)

-17/04-18/04/2023: Corso di formazione per messi notificatori

- 24/04/2023: La mediazione tributaria: tra responsabilità e facoltà del funzionario alla luce della legge 31 agosto 2022, n. 130 (10,00-12,00)

- 2/05/2023: Imposta di soggiorno - contributo di sbarco (11,00-13,00)

LE PROSSIME INIZIATIVE PER IL SETTORE FINANZIARIO

- 14/04/2023: Dal riaccertamento ordinario al rendiconto di gestione 2022: aspetti normativi e contabili (10,00-12,00)