Amministratori

Ordinanza obbligata se l'Arpa accerta il superamento dei valori limite alle emissioni sonore

L'accertamento tecnico dell'inquinamento acustico legittima il ricorso all'atto per la tutela della salute pubblica

di Amedeo Di Filippo

L'utilizzo del potere di ordinanza previsto dall'articolo 9 della legge 447/1995 per il contenimento o l'abbattimento delle emissioni sonore assume carattere doveroso qualora l'Arpa accerti il superamento dei valori limite. Lo ha affermato il Tar Lombardia con la sentenza n. 2602/2021.

Il fatto
Il titolare di un pub ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha imposto la limitazione oraria all'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta nell'area esterna del locale, a seguito di esposti pervenuti da parte dei residenti in relazione ai livelli sonori e ai conseguenti rilievi fonometrici effettuati dall'Arpa, che hanno evidenziato il superamento del limite differenziale d'immissione. Il ricorrente ha lamentato l'indeterminatezza, genericità e infondatezza delle rilevazioni effettuate dall'Arpa e la conseguente assenza di prova delle immissioni sonore. Ha censurato anche il difetto di contraddittorio in relazione all'attività di rilevazione svolta dall'Arpa, subito dichiarato infondato dal Tar Lombardia in quanto si tratta di attività priva di autonomo rilievo che integra un segmento all'interno di un procedimento più ampio, in relazione al quale va semmai condotta la verifica del rispetto delle norme procedimentali poste a garanzia del contraddittorio.

L'ordinanza
La motivazione centrale del ricorso è stata la carenza dei requisiti di contingibilità e urgenza di cui all'articolo 54 del Tuel, che si unisce al mancato rispetto della temporaneità del rimedio e alla discriminazione rispetto agli altri locali della zona. Ma nemmeno questo è stato ritenuto fondato, in quanto l'esercizio del particolare potere di ordinanza delineato dall'articolo 9 della legge 447/1995 è consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti agenzie regionali di protezione ambientale rivelino, come è avvenuto nel caso di specie, la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico.
L'articolo 9 infatti prevede che qualora sia richiesta da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il sindaco possa, con provvedimento motivato, ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Si tratta, quindi, di un fenomeno che rappresenta una minaccia per la salute pubblica, per contrastare il quale la legge quadro sull'inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento "ordinario" e che per questo è sufficiente a concretare l'eccezionale e urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica col particolare strumento dell'ordinanza.

L'inquinamento acustico
Questa norma, hanno affermato i giudici lombardi, non può essere riduttivamente intesa come una mera (e, quindi, pleonastica) riproduzione, nell'ambito della normativa di settore in tema di tutela dall'inquinamento acustico, del generale potere di ordinanza contingibile e urgente tradizionalmente riconosciuto al sindaco in materia di sanità ed igiene pubblica, «ma deve logicamente e sistematicamente essere interpretata, nel particolare significato che assume all'interno di una normativa dettata - in attuazione del principio di tutela della salute dei cittadini, previsto dall'articolo 32 della Costituzione - allo scopo primario di realizzare un efficace contrasto al fenomeno dell'inquinamento acustico». Pertanto l'utilizzo del particolare potere di ordinanza delineato dall'articolo 9 assume carattere pressoché doveroso, in ciò differenziandosi rispetto ad altri poteri di ordinanza extra ordinem e in particolare dalle ordinanze sindacali previste dagli articoli 50 e 54 del Tuel, nei casi di superamento dei valori limite accertati dall'Arpa.

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