I temi di NT+L'ufficio del personale

Acconto retribuzione di risultato, concorsi, provvedimento disciplinare e periodo di prova

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Acconto retribuzione di risultato
Il 19 luglio 2022, l'Aran, al seguente link , con l'orientamento applicativo AFL52a, ha risposto a alla domanda se sia possibile l'erogazione della retribuzione di risultato in forma di acconto per la dirigenza confluita nell'area Funzioni Locali 2016/2018. La previgente disciplina relativa alle modalità di erogazione della retribuzione di risultato disciplinata dal combinato disposto dell'articolo 62, comma 8 del contratto 5 dicembre 1996 e dell'articolo 11, comma 4 del contratto 5 luglio 2006 è stata disapplicata in via generale dall'articolo 96, comma 2 del contratto 17 dicembre 2020 dell'Area delle Funzioni Locali; tale disposizione infatti stabilisce che «Dalla data di entrata in vigore del presente Ccnl la nuova disciplina sul trattamento economico accessorio dei dirigenti di cui al presente titolo, sostituisce integralmente tutte le previgenti discipline in materia che devono pertanto ritenersi disapplicate, fatte salve quelle espressamente richiamate». Il contratto 17 dicembre 2020 per quanto attiene la specifica Sezione dei Dirigenti Amministrativi, Tecnici e Professionali, prevede all'articolo 77, comma 2 per la retribuzione di risultato che l'esito positivo della valutazione annuale di cui al comma 1 comporta l'attribuzione ai dirigenti della retribuzione di risultato, concordata secondo le procedure di cui all'articolo 30 il quale stabilisce al comma 1 che «La retribuzione di risultato è attribuita sulla base dei diversi livelli di valutazione della performance conseguiti dai dirigenti, dai dirigenti amministrativi tecnici e professionali e dai segretari comunali e provinciali, fermo restando che la sua erogazione può avvenire, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge in materia, solo a seguito del conseguimento di una valutazione positiva». È appena il caso di precisare che l'articolo 30 rientra fra le disposizioni comuni sugli istituti economici delle previgenti aree confluite in tale contratto. Conseguentemente la cadenza con la quale erogare in forma di saldo la retribuzione di risultato è quella delineata dal contratto, ovvero annuale, venendo meno la possibilità di erogazione di qualsiasi forma di acconto, anche per stati di avanzamento.

Nei concorsi è legittimo non valutare la seconda prova per chi non ha ottenuto il punteggio minimo nella prima
Nella sentenza del Tar Lazio-Roma, sezione II, 14 luglio 2022 n. 9852 è indicato che non essendovi previsioni normative impeditive, è corretto e legittimo che un'amministrazione stabilisca, nel regolamento d'accesso o nel bando di concorso, di non procedere alla valutazione della seconda prova d'esame per i candidati che non abbiano ottenuto il punteggio minimo nella prima esaminata. Siffatta modalità è congrua laddove non sia prescritto un giudizio complessivo e globale delle prove, come accade nelle procedure concorsuali espletate dagli enti locali.

Collegialità dell'ufficio per i procedimenti disciplinare
L' «… ufficio procedimenti disciplinari opera con il ‘plenum' dei suoi componenti nelle fasi in cui l'organo è chiamato a compiere valutazioni tecnico discrezionali o ad esercitare prerogative decisorie, rispetto alle quali si configura l'esigenza che tutti i suoi componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà collegiale, esigenza che, invece, non ricorre rispetto agli atti preparatori, istruttori o strumentali, verificabili a posteriori dall'intero consesso, restando irrilevante, ai fini della validità della sanzione irrogata, l'eventuale previsione regolamentare che impone la collegialità per tutte le fasi del procedimento disciplinare (Cass. n. 17357/19). Il principio richiamato individua l'ambito di necessaria composizione collegiale, funzionale alla sola fase dell'esercizio della valutazione tecnico-discrezionale, per la quale risulta utile la presenza di tutte le voci e le competenze dell'organo nella sua interezza. Fuori da tale ambito, e quindi per attività che solo riguardino indagini o questioni istruttorie, è invece possibile avvalersi di dipendenti estranei all'organo collegiale». È quanto affermato dalla Corte di cassazione, sezione Lavoro, nell'ordinanza 15 luglio 2022 n. 22379.

Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale durante il periodo di prova
Il 21 luglio 2022, l'Aran ha inserito nella propria banca dati, a questo link , l'orientamento applicativo CFC63a con il quale esprime l'avviso che non sussistono disposizioni che vietano la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per il dipendente che ancora non abbia superato il periodo di prova.