I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Corsie di scorrimento dei parcheggi sotterranei senza Tari

di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

La Tari non è dovuta sulle corsie di scorrimento dei parcheggi sotterranei. Questa è l'importante precisazione fornita dalla sentenza della Corte di cassazione n. 21703 dell'8 luglio 2022. La Suprema Corte ha esaminato il ricorso presentato da una grossa catena di supermercati avverso la richiesta da parte di un Comune della tassa sui rifiuti relativa al parcheggio sotterraneo.

L'articolo 1, comma 642, della legge 147/2013 stabilisce che il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse solo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative.

Il parcheggio sotterraneo è senza dubbio soggetto alla tassa sui rifiuti, in quanto locale coperto suscettibile di produrre rifiuti urbani, come ha in diverse occasioni specificato la Corte di cassazione (ordinanza 22124/2017).

Tuttavia, occorre sempre rammentare che il presupposto per l'applicazione del tributo è la suscettibilità di produzione dei rifiuti, con la conseguenza che sono escluse dalla tassazione quelle superfici in cui, per natura, per destinazione o per il particolare uso a cui sono adibite, non possono neppure solo potenzialmente prodursi rifiuti. Ciò avviene di norma laddove la peculiare destinazione del locale comporta una saltuaria o sporadica presenza umana, rendendo pertanto occasionale e accidentale la produzione di rifiuti.

Nel caso esaminato dalla Corte, il ricorrente lamentava l'applicazione del tributo sulle corsie di scorrimento del parcheggio, destinate al transito dei veicoli. In proposito la Ctr aveva già fatto rilevare che è «indubbio che le aree destinate a viabilità che siano situate in un parcheggio esterno o interno non producono (secondo la comune esperienza) quantità apprezzabili di rifiuti». La Corte conferma la decisione, appellandosi tuttavia alla previsione regolamentare del Comune, in base alla quale «non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre o non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono abitualmente destinati». Come a dire che la mancata applicazione del tributo troverebbe il suo fondamento nella previsione esonerativa introdotta dal regolamento comunale, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013. Tuttavia, più che nella norma regolamentare, che probabilmente aveva solo l'intenzione di specificare l'esclusione di legge delle superfici non suscettibili di produrre rifiuti, è la stessa legge ad escludere dal presupposto impositivo quelle aree in cui non può esserci oggettivamente e neppure potenzialmente la produzione di rifiuti urbani. Seppure la destinazione di un'area alla viabilità interna non escluda del tutto la pur minima potenzialità di produrre rifiuti, già da tempo la stessa prassi ministeriale aveva sottratto suddette superfici dal prelievo (si veda lo schema di regolamento Tares 2013).
Resta fermo che, invece, il tributo è dovuto per la parte del parcheggio destinata alla sosta dei veicoli, a maggior ragione soggetta alla tassa alla luce delle pronunce della Suprema Corte che hanno ritenuto suscettibili di produrre rifiuti e, quindi tassabili, sia le aree esterne destinate a parcheggio di clienti (Cassazione, sentenza n. 8908/2018) e sia le cosiddette "strisce blu" stradali, destinate alla sosta a pagamento dei veicoli (Cassazione, pronuncia n.5073/2022).

(*) Vice presidente Anutel
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Gaeta (Lt), 17-18/10/2022: Corso aggiornamento e perfezionamento per operatori di prima nomina: la nuova Imu (9,00-13,30 / 15,00-17,00)

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- 26-27/10/2022: Corso di aggiornamento biennale per funzionari responsabili della riscossione (10,00-12,00)

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