Urbanistica

Sportello edilizia, la Pa risarcisce il danno quando sbaglia e perde tempo

Il Tar Sardegna condanna il comune che ha lasciato passare 11 mesi di ritardo, tra sopralluoghi, errori e ricorsi

di Massimo Frontera

Ci sono voluti 13 mesi per ottenere un parere positivo alla richiesta di un cambio di destinazione d'uso (utilizzare come discoteca la sala interna e la terrazza di uno stabilimento balneare di Cagliari). Parere che è arrivato dopo varie richieste istruttorie della Pa, sopralluoghi, un diniego e due impugnative al Tar (entrambe a favore del ricorrente privato). Una volta arrivato il sospirato parere positivo, il promotore ha promosso un nuovo ricorso al giudice amministrativo per chiedere il risarcimento del danno causato dalla perdita di tempo. Ricorso che il Tar Sardegna (Cagliari, Sezione II) ha concesso - con la pronuncia pubblicata lo scorso 21 gennaio (n.33/2022) - riconoscendo l'illegittimità del ritardo accumulato dalla pubblica amministrazione.

I fatti si riferiscono al periodo 2013-2014. La richiesta di cambio di destinazione d'uso è del maggio 2013. Dalla sentenza si ricava che già «a partire dal 12 luglio 2013 il Comune disponeva di tutti gli elementi che esso stesso, nel corso dell'istruttoria, aveva ritenuto necessari ai fini della decisione». Nella vicenda sono poi emersi veri e propri errori. Come per esempio la richiesta di autorizzazione paesaggistica per le attrezzature e gli arredi della sala ballo, tutte opere «prive di quella stabilità che costituisce condizione indispensabile per sottoporle al regime dell'autorizzazione paesaggistica». Dai giudici è stato riconosciuto erroneo anche l'«assunto comunale secondo cui il proposto mutamento di destinazione d'uso della terrazza da "Belvedere" in "Discoteca" trovasse ostacolo nell'art. 30 delle NTA del PUC di Cagliari, indicante le condizioni per il cambio di destinazione d'uso degli edifici, in quanto (così testualmente in sentenza) "le locuzioni dianzi citate non corrispondono a "classi di destinazione d'uso" giuridicamente rilevanti ai fini della vigente normativa urbanistica, trattandosi di semplici "nozioni descrittive dell'utilizzo di fatto" dell'immobile considerato, eventualmente rilevanti sotto i diversi profili della prevenzione incendi, della sicurezza dei locali, etc., che non sono però in discussione nel presente giudizio; in questo senso depongono sia il fatto notorio e incontestato che la stessa terrazza è stata per decenni utilizzata come "discoteca" (precisamente come "pista esterna" del locale da ballo presente nella parte coperta del fabbricato) sia il fatto che una terrazza, per definizione, costituisce pertinenza della superficie coperta cui accede e della quale per regola mutua la destinazione urbanistica».


Conclusione, il Comune è stato condannato a pagare i danni, calcolati da un perito d'ufficio, dovuti ai mancati ricavi dell'attività economica causati dal ritardo: 65mila euro, più gli interessi legali.

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