Fisco e contabilità

Partecipate, la retrocessione della piscina al Comune è ramo d'azienda e non è soggetta a Iva

L'atto di retrocessione, a titolo gratuito, è esente da imposta sulle successioni e donazioni e ipotecaria e catastale

di Andrea Biekar

La retrocessione di un complesso di beni organizzato da una partecipata al socio Comune rappresenta assegnazione di ramo d'azienda; conseguentemente, l'operazione risulta esclusa da Iva (articolo 2, comma 3, lettera b), del DprR 633/1972). Con la risposta all'interpello n. 15/2022, l'agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale applicabile all'assegnazione a titolo gratuito ai Comuni soci di un impianto natatorio, realizzata nell'ambito di un progetto di riassetto aziendale.

Il caso riguarda una società che ha intenzione di retrocedere la proprietà della piscina ai 12 Comuni soci e di trasferire il relativo contratto di gestione nell'ambito di un project financing. Naturalmente, trattandosi di ramo aziendale, il valore dell'assegnazione dovrà contemplare anche l'avviamento commerciale, così come già indicato dall'agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello 101/2021.
Il dubbio della società riguarda il trattamento tributario da riservare all'operazione di restituzione dell'impianto realizzato negli anni: se possa qualificarsi come assegnazione di un bene rilevante Iva o come cessione d'azienda (esclusa Iva ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), del Dpr 633/1972).
Ancora viene chiesta l'eventuale imponibilità o esenzione Iva della cessione (articolo 10, primo comma, n. 8-ter del Decreto Iva) e, qualora l'assegnazione dell'impianto debba considerarsi esente da Iva, se debba essere o meno operata la rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis 2 del Decreto Iva.

Secondo l'agenzia delle Entrate l'operazione non può essere qualificata come assegnazione di bene strumentale, in quanto oltre ai beni è trasferita anche la struttura organizzativa aziendale. In altre parole, i Comuni soci tornano proprietari non solo dei beni immobili (impianto natatorio), ma anche della gestione degli stessi (servizio), che nel caso di specie rappresenta un'attività economica a sé stante. É bene precisare che per l'Agenzia non è rilevante l'esistenza reale dell'attività economica, quanto la sussistenza di una serie di elementi che, combinati tra loro, possono prefigurare un'organizzazione potenzialmente idonea, nel suo complesso, allo svolgimento di un'attività economica (destinata poi a confluire in un progetto di riassetto aziendale generale o project financing).

È pertanto ragionevole considerare il complesso di beni suscettibili di una valutazione unitaria quale «cessione di ramo di azienda». Naturalmente, in capo alla società scatterà l'obbligo di procedere alla rettifica della detrazione relativa all'Iva assolta per le spese di ampliamento e ristrutturazione dell'impianto su beni ammortizzabili. Per tali spese, spiega l'interpello - occorre considerare il dies a quo del periodo decennale di osservazione fiscale coincidente con quello dell'ultimazione degli interventi (Risposta n. 131 del 2019).

Ancora, l'agenzia delle Entrate chiarisce che l'atto di retrocessione, qualificato come a titolo gratuito, è esente dall'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni (articolo 3 del TUS) e delle imposte ipotecaria e catastale.

Fin qui l'interpello n. 15/2022, che non affronta dell'imposta di registro. Quest'ultima può tuttavia desumersi dall'interpello 101/2021, relativo al caso della reinternalizzazione delle attività, in precedenza svolte da una società in house interamente posseduta da un Comune. Secondo l'Agenzia l'operazione, riguardando un complesso di beni organizzati (quindi un ramo d'azienda), è soggetta ad imposta di registro, da determinarsi sul valore dei beni che costituiscono il compendio aziendale (articolo 23 del Dpr 131/1986). Infine, nella cessione di ramo d'azienda oltre ai beni oggetto di trasferimento, sono da quantificare eventuali debiti trasferiti e l'avviamento che potrà avere valore positivo o negativo.

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