Fisco e contabilità

Incentivi tecnici, il nuovo codice appalti non modifica la rappresentazione in bilancio

Anche se erogati direttamente al personale dipendente senza la necessità di una confluenza nel fondo per l'incentivazione

di Corrado Mancini

L'articolo 45 del Dlgs 31 marzo 2023 n. 36, nuovo codice dei contratti pubblici, disciplina gli incentivi per funzioni tecniche, rinviando all'allegato I.10 per l'elenco tassativo delle «attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure». A differenza di quanto previsto dal vecchio articolo 113 del Dlgs 50/2016, nella nuova formulazione gli incentivi per le attività tecniche sono erogati direttamente al personale dipendente senza la necessità di una confluenza nel fondo per l'incentivazione né di una contrattazione decentrata integrativa.

Questo, tuttavia, non comporta una modifica nella rilevazione contabile dell'incentivo. È da ritenersi ancora applicabili le modalità di iscrizione in bilancio degli incentivi contenute nel principio contabile 4/2. Tale principio, prevede che alla registrazione dell'impegno sia tempestivamente emesso il relativo ordine di pagamento a favore del proprio bilancio, al Titolo terzo delle entrate, tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti", categoria 3059900 "Altre entrate correnti n.a.c.", voce del piano dei conti finanziario E.3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale. La spesa riguardante gli incentivi tecnici è impegnata anche tra le spese di personale, negli stanziamenti riguardanti il fondo per la contrattazione integrativa, nel rispetto dei principi contabili previsti per il trattamento accessorio e premiale del personale. La copertura di tale spesa è costituita dall'accertamento di entrata di cui al periodo precedente, che svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione della spesa.

Per quanto riguarda l'impegno di spesa di cui all'articolo 183 del Tuel, la magistratura contabile ha chiarito, in più occasioni, che l'obbligazione non si perfeziona senza l'adozione del regolamento, ora previsto dal comma 3 del citato articolo 45, con il quale vengono fissati i criteri del riparto delle risorse. Sicché, senza il regolamento dell'amministrazione non vengono ad esistenza tutti gli elementi che debbono sussistere per la formazione dell'impegno di spesa, ai sensi dell'articolo 183 del Tuel.

Per quanto, invece, concerne l'imputazione della spesa, di cui al comma 5 del medesimo articolo 183, la stessa deve essere effettuata nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata e, quindi, nell'esercizio in cui si prevede che la spesa divenga esigibile. A questo riguardo, considerato che le spese in questione afferiscono ad un appalto, la tempistica per l'adozione dei relativi impegni di spesa non può che seguire lo sviluppo del servizio oggetto dell'affidamento nel cui ambito viene svolta l'attività per la quale è riconosciuto l'incentivo. La scadenza di ogni obbligazione, pertanto, andrà individuata nel momento in cui, secondo lo sviluppo temporale dell'appalto, si prevede che la singola attività sarà conclusa, con conseguente diritto del dipendente di esigere il pagamento dell'incentivo a fronte della prestazione eseguita.

Il momento dell'impegno va, comunque, tenuto distinto da quello della liquidazione, la quale comporta la verifica da parte dell'amministrazione del corretto svolgimento dell'attività incentivata, con la possibilità, quando ne ricorrano i casi, di eventuali riduzioni o addirittura di esclusioni del compenso, secondo le previsioni del regolamento approvato dall'ente. Ed infatti, dalla formulazione del comma 3 dell'articolo 45 si evince l'obbligo per la stazione appaltante di stabilire, oltre ai criteri di riparto, anche quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.

La condizione, dunque, subordina necessariamente l'erogazione dell'incentivo al completamento dell'opera o all'esecuzione della fornitura o del servizio oggetto dell'appalto nel rispetto dei costi e dei tempi prestabiliti (Corte dei conti per l'Emilia-Romagna deliberazione n. 43/2021).

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