Personale

Regioni e autonomie locali, entro il 1° aprile reinquadramento dei dipendenti in base al nuovo contratto

Non è necessario provvedere alla modifica e/o integrazione dei contratti individuali di lavoro

di Arturo Bianco

Le amministrazioni locali e regionali devono dare corso entro il prossimo 1° aprile al reinquadramento dei propri dipendenti sulla base delle previsioni dettate dal contratto 16 novembre 2022 e non è necessario modificare il contratto individuale. É questo il primo passaggio che gli enti devono effettuare per dare applicazione alle nuove regole dettate in materia di revisione dell'ordinamento professionale dal contratto del triennio 2019/2021, parte del contratto che è sicuramente quella di maggiore rilievo. Gli altri adempimenti sono costituiti dalla modifica dei profili professionali, dalla adozione delle nuove regole sulle progressioni verticali "speciali" che si possono effettuare entro la fine del 2025, dalla applicazione delle nuove regole sulle progressioni economiche o differenziali stipendiali. Dalla revisione delle norme sugli incarichi di posizione organizzativa, che devono diventare di elevata qualificazione. E, se non le hanno già adottate sulla base delle previsioni dettate dal Dl 80/2021, alla adozione delle nuove regole sulle progressioni verticali "ordinarie".

A distanza di oltre 23 anni il contratto procede al nuovo inquadramento del personale dipendente del comparto regioni e autonomie locali. Nel 1999 si è passati da 8 qualifiche funzionali a 4 categorie con due distinte posizioni di accesso nella B e nella D, quindi 4+2. A partire dal 1° aprile si passa dalle 4 categorie e da due distinte posizioni di accesso che nel frattempo si sono limitate alla sola categoria B, a 4 aree. Il termine utilizzato, area, è lo stesso già presente in altri comparti, a partire da quello del personale delle funzioni centrali.

Questo reinquadramento ha un carattere automatico: le regole sono dettate nella specifica tabella allegata al contratto, per cui esso deve essere fatto sulla base della posizione in cui si è attualmente inquadrati e non è questa la sede per dare risposta allo svolgimento di eventuali mansioni superiori o ad altre difformità.

Il contratto supera la differenziazione di posizioni di accesso nella categoria B tra l'inquadramento giuridico nella posizione 1 e quello nella posizione 3, per cui tutti i profili vanno inseriti nell'area senza distinzione di inquadramento.

Siamo in presenza di una scelta che ha una natura obbligatoria e il cui contenuto è predeterminato interamente dal contratto nazionale; di conseguenza non appare necessario provvedere alla modifica e/o integrazione dei contratti individuali di lavoro, stante la previsione di carattere generale che il contenuto dei contratti modifica automaticamente i contratti individuali, punto su cui si attende un chiarimento Aran, quanto mai opportuno.

Non è necessaria una determinazione e, a maggior ragione, non è necessaria una deliberazione: ci dobbiamo infatti ricordare che, per effetto della privatizzazione del rapporto di lavoro, non siamo nella sfera di applicazione del diritto amministrativo, ma del diritto del lavoro. Lo strumento più idoneo è quindi costituito dalla adozione di un atto da parte del dirigente competente (o nei Comuni che ne sono sprovvisti del responsabile) con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro. Siamo nell'ambito, per l'appunto, degli atti unilaterali di diritto privato. Appare opportuno dare comunicazione a tutti i dipendenti del nuovo inquadramento, anche in termini generali e non necessariamente in modo singolo e distinto. Non è necessario che vi sia una accettazione da parte dei singoli dipendenti, trattandosi di un vincolo contrattuale.

Sulla base delle previsioni dettate dal contratto non è prevista nessuna specifica relazione sindacale, anche se è opportuno dare comunicazione ai soggetti sindacali del reinquadramento.

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