Urbanistica

Bonus casa, il montaggio degli infissi può essere considerata un'attività edilizia

di Giuseppe Latour

Il montaggio dei serramenti può essere considerato attività edile, nel caso in cui venga eseguito dall’impresa che realizza il resto dei lavori di ristrutturazione. E questo ha conseguenze sia per l’emissione del Durc di congruità che, a cascata, per il nuovo adempimento che impone l’utilizzo del contratto nazionale per alcune lavorazioni, per accedere ai bonus casa.

L’indicazione è contenuta in una Faq della Cnce, la Commissione nazionale paritetica delle casse edili, che già da qualche mese sta esplorando i molti casi dubbi che possono porsi in cantiere sulle verifiche di applicazione dei contratti nazionali.

La risposta parte dall’elenco contenuto nell’allegato X del Testo unico edilizia (Dlgs 81/2008). A questo elenco fanno riferimento sia le norme sul Durc di congruità che quelle nelle quali è previsto che i bonus casa, a partire dal 27 maggio, saranno riconosciuti solo nel caso in cui venga indicato, in contratti e fatture, il riferimento ai contratti collettivi edili utilizzati dalle imprese.

«Laddove venga effettuata una fornitura con posa in opera di serramenti da impresa che applica un contratto diverso da quello edile (ad esempio, metalmeccanico) - spiega la risposta -, tale attività di posa e i relativi costi di fornitura dei materiali non rileveranno ai fini dell’istituto della congruità della manodopera».

Quindi, nel caso in cui si applichi il contratto metalmeccanico (caso che riguarda molto spesso le imprese impiantistiche) queste attività restano fuori dal perimetro degli adempimenti sulla congruità. E, a catena, non essendoci applicazione del contratto edile, si resta esclusi anche dagli adempimenti che scatteranno a partire dal 27 maggio.

C’è, però, un’altra situazione da considerare. Prosegue la risposta: «Laddove, viceversa, il montaggio dei serramenti sia effettuato dall’impresa edile affidataria che abbia acquistato la fornitura, in tal caso l’attività di montaggio dei serramenti rientrerà nell’ambito dei lavori edili», elencati all’allegato X del Testo unico sicurezza.

L’effetto è che la manodopera utilizzata per questi lavori, soltanto in questo caso, sarà rilevante «ai fini dell’istituto della congruità». Allo stesso modo, poi, il costo della fornitura del materiale (serramenti ricevuti dall’impresa non edile) sarà conteggiato nel costo dei lavori edili. «Parimenti - dice ancora la risposta - nel caso in cui l’impresa affidataria subappalti i lavori di montaggio dei serramenti ad altra impresa».

Considerare tutte queste come lavorazioni edili, poi, porta un’altra conseguenza: andranno applicati gli obblighi previsti a partire dal 27 maggio. In contratti e fatture, per i lavori svolti dall’impresa edile, bisognerà indicare l’applicazione del Ccnl dell’edilizia.

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