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L'attività di vigilanza del primo trimestre 2023 e l'analisi del cash flow nell'ente locale

di Patrizio Battisti (*) - Rubrica a cura di Ancrel

In queste ultime settimane di aprile l'agenda degli organi di revisione necessita di un'accorta pianificazione in considerazione dell'importanza e degli impegni di prossima scadenza. Tra le sessioni dedicate alla relazione sul rendiconto e, nei Comuni che hanno usufruito della proroga al 30 aprile prevista dall'articolo 1, comma 775, della legge 197/2022, alla predisposizione del parere sul bilancio di previsione, occorre trovare il tempo anche per la verifica di cassa del primo trimestre e la connessa attività di vigilanza periodica.

Entrambi gli adempimenti previsti dal Tuel sono obbligatori.

Il primo è disposto dall'articolo 233 per il quale «l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente provvede con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili di cui all'articolo 233».

Mentre la seconda attività è prevista dall'articolo 239, comma 1, lettera c) e consiste nella «vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità».

L'uso del verbale
Con riguardo alla modalità di esecuzione ciascun organo di revisione, sulla base del proprio regolamento, se istituito, oppure a propria discrezione, decide se effettuare tali combinate verifiche contenendole in un unico verbale oppure distinguendo le due attività. A tal proposito l'ANCREL ha pubblicato, ad uso dei propri iscritti, un format unitario lasciando al revisore la valutazione se redigere verbali separati sia per esigenze organizzative ma anche per poter allegare i verbali delle situazioni di cassa alla relazione che l'organo di controllo interno deve trasmettere alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti sulla base delle previsioni dell'articolo 139, comma 2, del Dlgs 174/2016.

Il verbale redatto dal revisore è uno strumento avente l'obiettivo di accertare la correttezza finanziaria e la regolarità della gestione e costituisce un'attività propedeutica e di acquisizione documentale rispetto ad altri adempimenti, tra cui quelli evidenziati in premessa, ed assolve una serie di funzioni dell'organo di revisione: di controllo, di vigilanza, di consulenza, d'impulso ma soprattutto di garanzia in quanto, secondo una consolidata giurisprudenza, solleva i revisori da eventuali responsabilità qualora da fatti omissivi ad essi imputabili scaturisse un danno che si sarebbe potuto evitare se avessero vigilato in conformità degli obblighi derivanti dalla loro carica.

Il monitoraggio dell'anticipazione di tesoreria
Tralasciamo volutamente per ragioni di economia di spazio le questioni inerenti all'esatta individuazione degli agenti contabili, i metodi di riconciliazione del conto della contabilità dell'ente con quella del tesoriere, la regolarizzazione tempestiva dei sospesi di tesoreria, le procedure di conta fisica del denaro maneggiato da alcuni soggetti autorizzati all'uso del contante, per focalizzare il nostro focus su alcuni che presentano particolari criticità.

Sicuramente il monitoraggio dell'anticipazione di cassa è uno degli aspetti sul quale porre massima attenzione. Occorre innanzitutto verificare che essa sia assunta nei limiti dell'articolo 222 del Tuel, che sia stata preventivamente autorizzata con delibera dell'organo esecutivo (comma 1) e rispetti le condizioni stabilite nella convenzione di tesoreria con particolare riferimento ai tassi applicati (Principio n. 8 CNCDEC – 2019).

Potremmo trovare ausilio per tale verifica oltre che dalla contabilità dell'ente anche dall'analisi del conto a scalare del conto corrente tenuto dal tesoriere. Un'analisi accurata dell'anticipazione restituisce una serie di importanti informazioni circa le eventuali criticità finanziarie derivanti dalle entrate di competenza e dalla gestione dei residui attivi e ci consente di intercettare situazioni di tensione finanziaria tra riscossioni e pagamenti che potrebbero compromettere gli equilibri.

Altre due verifiche da effettuare periodicamente e che sono strettamente connesse alla gestione della cassa riguardano quella relativa ai conti correnti postali e all'indice di tempestività dei pagamenti.

Rispetto alla prima dobbiamo assicurarci, attraverso l'ausilio dei relativi estratti conto, che i riversamenti nella cassa di tesoreria siano effettuati tempestivamente con cadenza almeno quindicinale fermo restando che il regolamento di contabilità potrebbe indicare tempi più brevi per evitare il pagamento di maggiori interessi e somme aggiuntive in presenza di un eventuale deficit di cassa.

La verifica periodica dell'indice di tempestività dei pagamenti, oltre a riscontrare l'obbligo previsto dall'articolo 33 del Dlgs 33/2013 negli enti che presentano elevati scostamenti, consente all'organo di revisione di svolgere quell'azione di impulso che consiste nell'invitare l'ente ad assumere misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute evitando in tal modo ritardi nei pagamenti nonché la formazione di debiti pregressi.

Le verifiche sui vincoli di cassa
Un approfondimento merita altresì il riscontro delle giacenze vincolate la cui verifica spesso non viene svolta dagli organi di revisione.

Il format ANCREL invita a riscontrare l'adozione di una determina del responsabile del servizio finanziario di definizione della giacenza vincolata al 1° gennaio. Atto non obbligatorio poiché il principio contabile la prevedeva soltanto per la ricostruzione delle giacenze vincolate al 1° gennaio 2015 ma che, a nostro avviso, ai fini di una corretta quantificazione periodica sarebbe auspicabile che venga annualmente adottata (articolo 195, comma 2, del Tuel), anche al fine di rispondere correttamente alla specifica domanda posta nel Questionario al rendiconto in merito al corretto aggiornamento della giacenza di cassa a fine anno.

La verifica delle giacenze vincolate assume elementi di criticità che sono stati, nel tempo, in parte risolti dall'aggiornamento dei principi contabili (paragrafo 10 Allegato A/2 al Dlgs 118/2011) con riferimento alla corretta contabilizzazione attraverso l'obbligo di indicazione sugli ordinativi di incasso e sui mandati di pagamento della natura vincolata dell'operazione e l'imputazione dei singoli movimenti su appositi capitoli registrati nella voce altre entrate delle partite di giro.

Dovrà essere cura dell'organo di revisione verificare, tramite un riscontro degli ordinativi che sia stato correttamente apposta tale indicazione e che sia rispettata la procedura di contabilizzazione.

Rimane invece tuttora inevasa la questione concernente l'esatta individuazione della tipologia di entrate da assoggettare a vincolo.

Al momento la norma, articolo 180, comma 3, lettera d) fa riferimento ad un generico vincolo di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti senza offrire un'individuazione esaustiva delle tipologie di entrate che necessitano di vincolo; pertanto, il responsabile del servizio e in fase di verifica il revisore dovranno trovare conforto nella copiosa ma purtroppo frammentata giurisprudenza della Corte dei conti. Al riguardo è auspicabile un intervento normativo che individui le varie fattispecie.

Gli adempimenti oggetto di vigilanza nel primo trimestre
Come abbiamo enunciato in premessa l'attività periodica del revisore deve attenere anche alla fase di vigilanza e a tal proposito forniamo un elenco, non esaustivo, delle verifiche e riscontri che non sono state oggetto di specifici pareri e/o relazione da parte del revisore:

Con rifermento agli adempimenti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale evidenziamo i seguenti:

• trasmissione in via telematica della liquidazione periodica del 4 trimestre;

• versamento del saldo Iva annuale per le attività commerciali;

• presentazione dell'autoliquidazione dei salari ai fini Inail;

• l'avvenuta consegna delle certificazioni uniche ai lavoratori dipendenti, per i redditi assimilati relativi alle competenze erogate nel 2022 al sindaco, ai membri della giunta e ai consiglieri comunali nonché per eventuali redditi occasionali nonché la trasmissione delle stesse in via telematica all'agenzia delle entrate.

In riferimento alle procedure amministrative l'organo di revisione potrebbe verificare:

• la corretta gestione delle procedure previste dall'articolo 163 del Tuel per l'esercizio provvisorio nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione;

• eventuali adempimenti connessi all'approvazione del bilancio di previsione: adozione del Peg per gli enti obbligati, trasmissione a Bdap degli atti di bilancio;

• l'avvenuta parifica del conto del tesoriere, degli agenti contabili e del consegnatario dei beni;

• la trasmissione del rendiconto dei contributi straordinari di ci all'articolo 158 del Tuel, rammentando che la mancata presentazione comporta l'obbligo di restituzione dei contributi assegnati;

• l'invio alla Corte dei conti della relazione - questionario, riguardante i controlli interni svolti nell'anno 2021 nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

• pubblicazione sul sito internet nella sezione "amministrazione trasparente" dell'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti, dell'indicatore annuale, dell'indicatore annuale di ritardo dei pagamenti dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati nell'anno 2022 nonché dell'avvenuta comunicazione, nella piattaforma del Mef.

Anche in questo caso ANCREL ha messo a disposizione dei propri iscritti nel sito internet uno scadenzario esaustivo degli adempimenti a cui fare riferimento nel 2023.

(*) Odcec Tivoli - Esecutivo Nazionale Ancrel

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