Appalti

Gare, il voto numerico assegnato all'offerta tecnica è valido se a monte sono stati definiti adeguati criteri valutativi

Il caso riguarda una procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione

di Susy Simonetti e Stefania Sorrentino

Il semplice valore numerico assegnato agli elementi dell'offerta tecnica è idoneo a costituire sufficiente motivazione, quale espressione sintetica, ma eloquente, della valutazione tecnica discrezionale della commissione giudicatrice quando, a monte, nella disciplina di gara, sono stati definiti, con adeguato grado di dettaglio, i vari criteri valutativi; in questo caso, infatti, è possibile ricostruire l'iter logico seguito nella formulazione del giudizio dai commissari, a tutela dell'esigenza di trasparenza e imparzialità. É questa la pronuncia del Consiglio di Stato, sezione III, con la sentenza n. 2819/2022.

Una centrale di committenza ha indetto una procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione a basso impatto ambientale. La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione, lamentando, tra i vari motivi di doglianze, la violazione e la falsa applicazione delle regole per la valutazione dell'offerta tecnica per eccesso di potere, sotto forma di carenza di istruttoria e di motivazione. In particolare, l'appellante ha censurato la genericità dei criteri di natura qualitativa, predisposti dalla stazione appaltante, che non hanno consentito di comprendere le ragioni per l'assegnazione, a ogni elemento, di un determinato punteggio numerico da parte della commissione. La legittimità di ogni provvedimento amministrativo deve essere, infatti, parametrata in base alla congruità e esaustività del referto motivazionale, che costituisce corollario del fondamentale principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione. Il collegio, in linea con i giudici di primo grado, ha respinto il ricorso.

In primo luogo, l'alto consesso ha ritenuto opportuno richiamare l' orientamento giurisprudenziale per il quale, in una gara pubblica, con l' applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di natura tecnica e i pesi di valutazione sono espressione della discrezionalità amministrativa della stazione appaltante, sindacabile sotto il profilo dell'eccesso di potere per illogicità manifesta, errore di fatto e contraddittorietà. Nell'esame puntuale del caso di specie, ha poi rilevato che, la centrale di committenza, nella lex specialis di gara, ha predisposto una analitica e chiara griglia di voci e sottovoci con i relativi pesi ponderali, tanto da veicolare, in modo adeguato, il giudizio finale della commissione. Infatti , più i parametri valutativi dell'offerta tecnica sono dettagliati, tanto più risulta esaustiva l'espressione del punteggio in forma soltanto numerica, ai fini del controllo della logicità e congruità dell'operato della commissione di gara. In tale ipotesi, il solo voto numerico è di per sé idoneo a supportare l'esercizio della discrezionalità dei commissari e a operare alla stregua di una sufficiente motivazione che garantisce, nel contempo, trasparenza, par condicio, economicità e efficacia dell'azione amministrativa.
L'idoneità del voto «sinteticamente espresso in forma numerica a rappresentare in modo adeguato l'iter logico seguito dalla commissione di gara nell'apprezzamento delle offerte è direttamente proporzionale al grado di specificazione dei criteri allo stesso sottesi».
Viceversa, l'assenza di criteri di massima e precisi parametri di riferimento, cui contestualizzare il valore numerico assegnato all'offerta tecnica, richiede un surplus motivazionale che illustra il percorso concreto nelle valutazioni effettuate.

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