Personale

Dirigenti, premi selettivi solo dal prossimo anno

Il vincolo contrattuale parte dalle valutazioni del 2021 con effetti in busta nel 2022

di Arturo Bianco

La differenziazione dell’indennità di risultato dei dirigenti per premiare quelli che, entro una quota limitata, hanno avuto la valutazione più elevata, opera a partire dalla performance del 2021, a condizione che la contrattazione decentrata del triennio 2021/2023 l’abbia disciplinata nell’ambito delle risorse che il contratto decentrato di parte economica, con cadenza annuale, destina al finanziamento dell’indennità di risultato. Sono queste le indicazioni di maggiore rilievo che sono contenute nel parere Aran AFL 38. Il parere è molto importante perché detta le prime istruzioni operative sulle modalità con cui applicare il vincolo della differenziazione delle indennità di risultato dei dirigenti; vincolo che -sulla scorta delle previsioni del DLgs 75/2017- tutti i contratti del personale e dei dirigenti del triennio 2016/2018 hanno introdotto. Le indicazioni sono quanto mai opportune perché in molte amministrazioni si stanno trovando numerose difficoltà e resistenze nell’applicazione concreta di questa disposizione, come già avvenuto peraltro per i dipendenti con l’analoga clausola dettata dal contratto del 21 maggio 2018.

La prima indicazione contenuta nel parere è che la nuova disposizione opera a partire dall’anno in corso o, per essere più precisi, dall’erogazione dell’indennità di risultato del 2021, quindi di fatto nel 2022. Di conseguenza, l’indennità di risultato dei dirigenti del 2020 che viene normalmente erogata nel corso del 2021 non è influenzata da questa disposizione. La conclusione è condivisibile in quanto costituisce un principio generale la necessità della predeterminazione dei criteri e delle regole che presiedono tanto alla valutazione, quanto all’erogazione del salario accessorio.

La seconda indicazione, anch’essa pienamente condivisibile, è che l’applicazione di questa disposizione richiede che il contratto collettivo integrativo abbia definito sia il numero dei dirigenti che possono ricevere il compenso aggiuntivo per avere ottenuto la più elevata valutazione sia la misura della differenza che deve essere loro riconosciuta. Occorre comunque sottolineare subito che il rimettere l'entrata in vigore di questa disposizione, scelta pienamente corrispondente a quella già effettuata nel contratto dei dipendenti del 21 maggio 2018, alla contrattazione collettiva decentrata integrativa non può determinare come effetto che questa clausola possa non essere disciplinata per eludere in tal modo la norma del contratto nazionale. Basta ricordare che, sulla base delle previsioni dettate dal Dlgs 165/2001, le amministrazioni hanno la possibilità di dare corso motivatamente alla deliberazione unilaterale in luogo della contrattazione decentrata.

L'ultima, ma non certo per importanza, indicazione contenuta nel parere è che la disciplina di questo istituto è rimessa alla contrattazione decentrata degli aspetti normativi, quindi con una valenza triennale riferita all'arco temporale 2021/2023. Mentre alla contrattazione decentrata delle scelte economiche, quindi con durata annuale, appartiene solamente la ripartizione del fondo tra le somme destinate alla erogazione delle indennità di posizione e quelle destinate al finanziamento delle indennità di risultato, peraltro garantendo che a queste ultime sia destinato almeno il 15% del totale del fondo.

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