Fisco e contabilità

Il monastero di clausura paga la Tarsu

Ai fini dell'esenzione non assume alcun rilievo la destinazione al culto dell'immobile

di Andrea Alberto Moramarco

Sono esenti dal pagamento della Tarsu soltanto i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, o per la loro natura, o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o ancora perché risultano in condizioni di non utilizzabilità. L'elemento rilevante per escludere la tassazione è, pertanto, la «oggettiva inidoneità degli immobili alla produzione dei rifiuti». In altri, termini, non paga la Tarsu solo l'immobile che non ha «la capacità di generare spazzatura». A ribadirlo è la Cassazione con l'ordinanza n. 38984/2021, per la quale ai fini dell'esenzione non assume alcun rilievo la destinazione al culto dell'immobile.

Oggetto della decisione è un contenzioso sorto tra il Comune di Napoli e il Monastero di Santa Maria in Gerusalemme delle Clarisse Cappuccine sul pagamento della Tarsu: per il Comune la tassa era dovuta anche per i locali destinati al culto religioso; per le suore, invece, la tassa non doveva riguardare i locali destinati allo svolgimento delle funzioni religiose, così come previsto dall'articolo 16 della legge 222/1985 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi).

Dopo l'alternarsi dei giudizi dinanzi alle Commissioni tributarie provinciale e regionale, la decisione finale è spettata alla Cassazione nche ha confermato la debenza della tassa. Per i giudici di legittimità il regolamento comunale per l'applicazione della Tarsu (che nel 2017 ha poi previsto l'esenzione dal tributo per i luoghi di culto, tra cui anche le aree di clausura) legittimamente non prevedeva l'esenzione per i luoghi di culto, in quanto tale esenzione era stata disposta dalla normativa nazionale in tema di Ici, ma non in tema di Tarsu, attraverso una disposizione insuscettibile di interpretazione analogica. Di conseguenza, le norme regolamentari che escludono gli edifici di culto dal pagamento della Tarsu hanno sempre come presupposto l'incapacità di questi immobili di produrre rifiuti e non la loro destinazione al culto che, in assenza di specifica previsione normativa, non può giustificare l'esenzione dalla tassa.

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