Personale

Pubblico impiego, legittima l'assegnazione a mansioni diverse nella stessa categoria contrattuale

Rileva il solo criterio dell'equivalenza formale, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita

di Amedeo Di Filippo

È giuridicamente errato l'assunto secondo cui, nel valutare il demansionamento, non dovrebbe apprezzare la sola equivalenza formale delle mansioni ma anche l'incidenza dei mutamenti sulla professionalità e personalità del lavoratore, in quanto nel pubblico impiego vale il diverso assetto che assegna rilievo al solo criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita. Lo afferma la sesta sezione civile della corte di cassazione con la sentenza n. 32423/2022.

Il caso
La Corte d'appello ha rigettato la domanda con cui un agente di polizia municipale aveva chiesto di accertare, per il conseguente risarcimento del danno, la dequalificazione e demansionamento subiti. Ha anche escluso la ricorrenza di fattispecie di mobbing per l'assenza di prova di un intento vessatorio e quella di straining. L'insorgenza di disturbi ansioso depressivi, non essendo riportabile a comportamenti illegittimi del comune, non è stata ritenuta sufficiente a fondare la pretesa. L'agente ha proposto ricorso per cassazione con diversi motivi, il primo dei quali relativo al demansionamento subito, derivato dallo spostamento motivato da ragioni diverse da quelle proprie di servizio.

L'equivalenza delle mansioni
Nel rigettare il ricorso e condannare il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, la cassazione dichiara giuridicamente errato l'assunto secondo cui, nel valutare il demansionamento, non si sarebbe dovuta apprezzare la sola equivalenza formale delle mansioni ma anche l'incidenza dei mutamenti sulla professionalità e personalità del lavoratore. In ambito di pubblico impiego, precisa, vale il diverso assetto per cui l'articolo 52 del Dlgs 165/2001 assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare la natura equivalente della mansione, non potendosi avere riguardo alla norma generale di cui all'articolo 2103 del codice civile. E ancora più esplicitamente: «non può quindi dirsi che l'assegnazione a mansioni diverse, se ricomprese nel medesimo ambito formale riveniente dalla contrattazione collettiva sia in sé comportamento illegittimo o inadempiente». Nel caso di specie, la mancata autorizzazione alla partecipazione a un seminario e lo spostamento ad altro servizio non vengono considerati eventi illogici ma frutto di valutazioni che, risultando non implausibili, afferiscono all'ambito degli apprezzamenti di merito che denotano l'assenza di un intento illecito. Né le patologie esposte possono essere valorizzate a fini risarcitori, in assenza di inadempimenti o di un'intenzionalità lesiva.

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