Fisco e contabilità

Pnrr, rebus rendicontazione per il pagamento dell'Iva split

Amministrazioni in attesa di precisazioni sulla reale semplificazione contabile

di Daniela Ghiandoni e Fabio Bertuccioli

L'organizzazione contabile posta alla base della rendicontazione delle spese Pnrr/Pnc dovrà essere particolarmente rigorosa e gli enti locali sono ora alle prese con le varie problematiche che stanno emergendo e che dovranno essere risolte allo scopo di rispettare quanto contenuto nelle varie disposizioni dettate dal ministero dell'Economia e delle finanze e dai vari ministeri competenti.

Le circolari a cui fare riferimento sono, in particolare, la n. 4 (ammissibilità dei costi), la n. 9 (sistemi di gestione e controllo Pnrr) e la n. 29 e 30 (procedure finanziarie e di rendicontazione Pnrr) tutte emanate nel corso dell'anno 2022 e i Manuali appena pubblicati. La normativa e i controlli che ne deriveranno richiedono agli enti attuatori di disporre pagamenti classificabili nel rispetto del Piano dei conti integrato e da attuarsi entro le date di scadenze previste dai vari bandi.

La rendicontazione relativa ai pagamenti finanziati da Pnrr dovrà poi essere inserita nel sistema Regis alle date di scadenza previste e ciò richiede la massima collaborazione tra il Rup, competente a verificare e validare ogni fase procedimentale, e i servizi finanziari che dovranno tempestivamente informare i Rup delle varie attività svolte, con particolare riferimento all'emissione dei mandati di pagamento.

Particolare attenzione dovrà essere prestata al momento del pagamento dell'Iva posta a carico degli enti attuatori, in quanto la stessa è rendicontabile a livello di progetto se e nei limiti in cui tale costo possa ritenersi ammissibile ai sensi della normativa nazionale e comunitaria (articolo 15, comma 1, del Dpr 22/2018 – Circolare Mef n. 21/2021) e l'Iva è ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta e tracciata dal beneficiario per ogni progetto nei propri sistemi informativi, cioè solo se non sia recuperabile.

Tali necessità legate alla rendicontazione ai fini del Pnrr vanno "incrociate" con le regole fiscali già complesse di loro e che sono diventate ancora più complicate a seguito dell'introduzione dello split payment per attività istituzionali e commerciali; questo regime dispone che l'imposta (Iva) non debba essere corrisposta al fornitore / prestatore ma debba essere versata direttamente dall'ente alle casse dell'Erario. La norma, articolo 17-ter del Dpr 633/1972, è in vigore dal 2015 ma sarà utilizzabile solo sino al 30 giugno 2023, salvo proroghe, in quanto sino a quella data l'Italia è stata autorizzata ad utilizzare tale strumento, che risulta essere derogatorio rispetto a quanto previsto dalla direttiva 2006/112/Ce.

La modalità di contabilizzazione dell'Iva split nella contabilità finanziaria degli enti è stata indicata da Arconet (Faq n. 1 dell'8 aprile 2015), che prevede che l'ente, in caso di applicazione di split istituzionale, possa seguire due possibili percorsi contabili alternativi: uno, intrapreso dalla stragrande maggioranza degli enti, che prevede un "appoggio" nelle partite di giro per la gestione e il pagamento dell'Iva, a fronte del quale il mandato di pagamento al fornitore sarà parzialmente chiuso mediante compensazione finanziaria con la reversale relativa all'accertamento in partite di giro e, entro il 16 del mese successivo, emetterà un ordine di pagamento a favore dell'erario, per un importo pari al complessivo debito Iva, a valere sugli impegni assunti in partite di giro; in buona sostanza tutta l'Iva istituzionale divenuta esigibile in un certo mese sarà versata mediante F24EP entro il giorno 16 del mese successivo.

L'altro percorso, cosiddetto "semplificato", consentirebbe di evitare il passaggio per le partite di giro prevedendo, a fronte dell'impegno comprensivo dell'Iva, l'emissione di due distinti ordini di pagamento, uno a favore del fornitore per la spesa al netto dell'Iva e il secondo a favore dell'erario per l'Iva; va precisato però che tale procedura, qualora adottata, deve essere costantemente seguita per tutte le contabilizzazioni dello split payment per l'intero esercizio.

Ribadendo che le circolari ministeriali prevedono la piena ammissibilità dell'Iva tra i costi del Pnrr/Pnc, purché la stessa non possa essere recuperata dall'ente, qual è il momento di effettivo pagamento dell'imposta, visto che l'ente è tenuto ad effettuare un giroconto contabile nel momento in cui paga la fattura del fornitore (1^ opzione)? La risposta sembrerebbe scontata dal punto di vista dell'effettiva quietanza rappresentata dal pagamento del modello F24EP, ma non altrettanto semplice da gestire, in quanto l'ente, di prassi, emette un mandato cumulativo a favore dell'Erario, senza distinguere contabilmente le quote Iva riferibili alle fatture Pnrr/Pnc.

Una possibile soluzione potrebbe essere quella di tenere separata in sede di liquidazione e versamento mensile dell'Iva split istituzionale, l'Iva relativa al (o a ciascuno) progetto Pnrr e, procedere con l'emissione di un mandato di pagamento specifico, con la presentazione di uno specifico F24EP (ovviamente tutta la restante Iva split istituzionale sarà versata con un diverso F24EP).

Certo, la modalità "semplificata" prevista dalla Faq avrebbe risolto alla radice il problema, in quanto la stessa prevede il pagamento dell'Iva all'Erario contestualmente al pagamento della relativa fattura (il pagamento dell'Iva su fatture relative al Pnrr costituirebbe la "traccia puntuale"), ma si porta dietro l'onere di dover liquidare e versare l'Iva puntualmente su ogni fattura.

La questione si complica ulteriormente qualora provassimo a spostare i nostri ragionamenti su investimenti Pnrr afferenti alla sfera commerciale dell'ente (quali gli impianti sportivi, gli asili nido, il trasporto scolastico, le mense scolastiche ed altri), ipotesi in cui comunque si rende applicabile il regime dello split payment ex articolo 17-ter del Dpr 633/72 (FAQ Arconet n. 2/2015).

Ad una prima sommaria riflessione, emergerebbe che l'Iva è detraibile (recuperabile) e non costituirebbe quindi una spesa ammissibile ma, appena ci si addentra nella realtà operativa, è facile imbattersi in gestioni Iva con pro-rata (pro-rata di detraibilità ex articolo 19, comma 5, del Dpr 633/1972, che si rende applicabile in caso di esercizio di attività con IVA insieme ad altre attività esenti Iva) tale per cui l'Iva risulta in concreto solo parzialmente detraibile e, per converso, la restante parte non sarebbe "recuperabile" e quindi costituirebbe spesa ammissibile.

La necessità di tenere traccia puntuale del relativo pagamento sarebbe ulteriormente complicato sia per la quantificazione della spesa ammissibile, dipendente dall'Iva detraibile e quindi dalla definizione del pro-rata (definizione che avviene solo a consuntivo, pro-rata dell'esercizio di entrata in funzione del bene/dell'opera e che comunque soggetto a rettifica decennale in caso di variazioni non trascurabili del pro-rata negli anni successivi), che per la necessità di tenere memoria del relativo pagamento, tracciamento che sarebbe ancora più complicato visto che il versamento dell'Iva split commerciale per la parte "non detraibile" (non recuperabile) avviene in via indiretta (Iva esigibile meno Iva detraibile) e in modo unitario con tutte le restanti partite dell'Iva commerciale, dalla cui gestione periodicamente (mensilmente o trimestralmente) scaturisce un saldo che può essere a debito o anche a credito.

In conclusione non può che affermarsi che gli enti locali attendono precisazioni in merito che vengono emanate sia nel rispetto della puntuale rendicontazione, ma anche di una reale semplificazione contabile.

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