Fisco e contabilità

Enti che non approvano il bilancio entro fine anno, ok di Arconet all'ipotesi sanatoria nel rendiconto

É un'ipotesi di norma sulla quale la Commissione ha dato parere positivo

di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

In assenza di bilancio di previsione approvato entro il 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce, gli enti - una volta approvata la norma - potranno deliberare solo un rendiconto della gestione riferito allo stesso esercizio, indicando nelle voci riguardanti le "Previsioni definitive di competenza» gli importi del bilancio provvisorio gestito nel corso dell'esercizio; l'approvazione di questo rendiconto della gestione determina dunque il venir meno dell'obbligo di deliberare il bilancio di previsione. É un'ipotesi di norma sulla quale la Commissione Arconet ha dato parere positivo (seduta del 20 luglio).

Considerata la permanente presenza di enti che non approvano il bilancio di previsione entro l'esercizio di riferimento, nonostante le previste sanzioni, la Commissione ha analizzato le motivazioni e le conseguenze della mancata approvazione del bilancio di previsione, al fine di individuare opportuni interventi risolutivi di tale criticità.

Ci sono un centinaio di enti che non hanno ancora approvato il bilancio degli anni già decorsi e ci si chiede come mai non si è proceduto al previsto scioglimento dei consigli, sebbene la numerosità maggiore, degli enti che non approvano il bilancio di previsione, sia riferibile alla Regione Siciliana che ha una speciale normativa.

Si è tuttavia consapevoli che un inasprimento delle sanzioni possa determinare un incremento delle richieste di proroga dei termini previsti per l'approvazione.

La discussione porta al parere favorevole alla proposta di aggiornamento dell'articolo 151 del Tuel «8-bis. Se il bilancio di previsione non è deliberato entro il termine del primo esercizio cui si riferisce, il rendiconto della gestione relativo a tale esercizio è approvato indicando nelle voci riguardanti le "Previsioni definitive di competenza» gli importi delle previsioni definitive del bilancio provvisorio gestito nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 163, comma 1. Fermo restando la procedura prevista dall'articolo 141 per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti, l'approvazione del rendiconto determina il venir meno dell'obbligo di deliberare il bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce e la disapplicazione delle sanzioni relative al mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione del bilancio».

La proposta di intervento normativo è da concordare con le Regioni a statuto speciale a seguito di uno specifico accordo.

Nell'ambito della stessa seduta la Commissione ha preso in esame lo schema di decreto di aggiornamento degli allegati al Dlgs n. 118 del 2011, per lo più riguardanti un affinamento delle modalità di rappresentazione del debito autorizzato e non contratto delle Regioni (DANC), che hanno richiesto l'aggiornamento del principio applicato concernente la programmazione, del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, e lo schema di rendiconto della gestione (15° correttivo).

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