I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

La competenza delle anticipazioni di liquidità ricade sull'Osl

di Antonio Infantino (*) - Rubrica a cura di Anutel

Le anticipazioni di liquidità contratte dall'ente prima del 31 dicembre dell'anno in cui è stato dichiarato il dissesto sono di competenza dell'Organo straordinario di liquidazione (Osl). Arriva, dopo una querelle durata anni, l'orientamento interpretativo, in sede nomofilattica, da parte della Sezione delle Autonomie, su richiesta di parere da parte dell'ANCI. La soluzione della vicenda è contenuta nella delibera n. 8/SEZAUT/2022/INPR del 27 giugno, depositata lo scorso 8 luglio, dove la Corte dei cnti passa in rassegna la normativa, a cominciare dalla rilevazione e formazione della massa passiva, sino ad arrivare alla deroga contenuta nell'articolo 255, comma 10, del Tuel sui debiti assistiti da delegazione di pagamento.

Le tesi contrapposte e le soluzioni delle sezioni regionali di controllo
Nel tempo si sono sviluppati due orientamenti contrapposti nella giurisprudenza contabile. Uno formalista che ha privilegiato il momento di formazione delle poste passive nell'anno precedente a quello cui di riferisce il bilancio stabilmente riequilibrato e uno sostanziale che ha attribuito rilievo al fatto generatore dell'obbligazione giuridica, con la conseguenza di attrarre alla competenza dell'Osl anche le passività insorte in epoca successiva al dissesto, qualora il fatto fosse riferibile a data anteriore alla dichiarazione di dissesto. L'orientamento, prevalente, e sostanzialista (Sezione Molise n. 134/2017 e Ministero dell'Interno nota n. 5499 del 18.12.2020) ha ricondotto alla gestione dell'organo di liquidazione le anticipazioni contratte entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio stabilmente riequilibrato, poiché ricadono nella competenza dell'Osl tutti i fatti e atti di gestione verificatisi prima della dichiarazione di dissesto. La stessa Sezione delle Autonomie, peraltro, con la delibera n. 21/2020, aveva già fatto rientrare nelle competenze della gestione liquidatoria le prestazioni di servizio professionali contrattualizzate prima del 31 dicembre dell'anno precedente a quello del bilancio riequilibrato. Un ultimo orientamento c'è stato, di recente, con la delibera della Sezione di controllo per la Calabria n. 32/2022, che ha ritenuto sussistere la competenza dell'ente nella gestione delle anticipazioni di liquidità, in quanto riconducibili all'ultimo inciso della disposizione derogatoria richiamata dall'articolo 255, comma 10, del Tuel, in base alla quale non compete all'OSL l'amministrazione dei debiti assistiti da delegazione di pagamento poiché l'unico elemento di differenziazione tra le anticipazioni di liquidità e quelle di tesoreria è il solo rimborso pluriennale, trattandosi in entrambi i casi di debiti di cassa. Una interpretazione che ha rischiato di mandare in default diversi enti locali appena usciti da travagliate gestioni del risanamento finanziario, in molti casi nemmeno concluse.

La tesi e l'orientamento interpretativo della Sezione delle Autonomie
Secondo l'orientamento emerso dalla nomofilachia contabile l'articolo 254 del Tuel va letto, invece, in modo sistematico per chiarire cosa deve essere attestato alla competenza ordinaria dell'ente dissestato e cosa, invece, deve essere attratto dalla gestione straordinaria dell'OSL. Secondo i Giudici della nomofilachia contabile bisogna prima di tutto verificare se sussistono due elementi qualificanti per applicare la deroga alla regola della competenza tra gestione ordinaria e straordinaria, contenuta nell'articolo 255 del Tuel, ossia: l'esistenza di un debito e il fatto che debba essere garantito da una delegazione di pagamento ai sensi dell'articolo 206 del Tuel. La Sezione chiarisce innanzitutto che le anticipazioni non costituiscono indebitamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 350/2003 e dell'articolo 119 della Costituzione. Rappresentano, infatti, una sorta di cartolarizzazione, o sarebbe meglio dire di consolidamento, dello stock di debito commerciale in un solo debito nei confronti del Mef (e non della Cassa depositi e prestiti come si pensa), accompagnato da particolari garanzie, che incide sulla massa passiva e, pertanto, non può essere sottratto alla competenza dell'Osl, pena un'incoerenza sui meccanismi di recupero dell'equilibrio finanziario. Le anticipazioni, sempre secondo la Sezione, sono commisurate alle passività pregresse e trovano copertura nelle poste attive di bilancio. Le rate di rimborso che l'Osl paga, infatti, sono la traduzione contabile di una parte significativa dell'indebitamento pregresso che deve rientrare nel piano di rilevazione della massa passiva di sua competenza. Far ricadere il rimborso delle rate nella gestione ordinaria significherebbe addossare alla gestione del bilancio in bonis il peso delle passività eliminate con l'uso delle predette anticipazioni. Un altro elemento dirimente per la Corte è la sostanza delle garanzie richieste nel contratto-tipo sottoscritto tra Mef e CdP, dove all'articolo 5 è previsto che in caso di mancato pagamento delle rate di rimborso l'Agenzia delle Entrate provveda al recupero sugli incassi dell'IMU dovuti all'ente, riscossi mediante il modello F24. Si tratta di una garanzia ben più efficace di quella prevista dalle delegazioni di pagamento di cui all'articolo 206 del Tuel. Per questi motivi, si legge nella delibera n. 8/2022, il comma 10 dell'articolo 255 del Tuel non può trovare applicazione in quanto mancano gli elementi tipici rilevabili dalla stessa disposizione di legge, ossia: la natura di debito e la garanzia mediante delegazione di pagamento. Elementi del tutto assenti nel caso delle anticipazioni di liquidità.

La gestione delle anticipazioni di liquidità secondo la Sezione delle Autonomie
Il rimborso delle rate spetta, dunque, all'Osl mentre al termine della procedura di risanamento e a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria, previsto dall'articolo 256, comma 11, del Tuel le anticipazioni non ancora rimborsate sono ascrivibili all'ente, per cui:
• Vengono riportate in bilancio al titolo quarto della spesa, e confluiscono nel Fal da accantonare nel risultato di amministrazione al termine dell'esercizio, applicando le modalità di contabilizzazione previste dal paragrafo 3.20 bis del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria;
• Al termine del periodo di risanamento rivive la tutela del credito da parte del Mef, e le rate scadute e non pagate dall'Osl saranno di nuovo oggetto di recupero forzato da parte dell'agenzia delle Entrate, con le modalità previste dall'articolo 1, comma 17, del Dl 35/2013.

A questo punto si apre la questione delle trattenute già operate dall'Agenzia negli anni precedenti di cui, a rigore, andrebbe chiesta la ripetizione da parte enti e andrebbero, poi, accantonate in uno specifico fondo rischi del rendiconto e del bilancio (nella missione 20 del titolo 1 della spesa). Al termine della disamina la Sezione delle Autonomie richiama un comportamento di prudenza teso a salvaguardare gli equilibri prospettici di bilancio, invitando ad effettuare un costante monitoraggio del debito residuo delle anticipazioni in gestione all'Osl e a verificare se quest'ultimo ha estinto le rate scadute o ha ridotto il debito a tale titolo. Proprio per evitare tensioni future raccomanda agli enti di accantonare le necessarie provviste finanziarie e di dare un'adeguata copertura alle rate di rimborso nei successivi bilanci riequilibrati, per tutte le annualità dovute a titolo di rimborso del debito di cassa.

(*) Componente del consiglio generale e docente Anutel

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