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Salvaguardia degli equilibri di bilancio: un check up ai bilanci degli enti locali

di Cristina Zandonini e Pasquale Piperissa - Rubrica a cura di Ancrel

Dopo le recentissime scadenze di maggio (certificazione Covid-19, rendicontazione spese sociali e rendicontazione sanzioni violazioni al codice della strada), gli uffici finanziari si apprestano al prossimo importante adempimento della verifica della salvaguardia degli equilibri, previsto dall'articolo 193 del Tuel entro il 31 luglio, quale momento fondamentale della gestione del bilancio, preordinato alla verifica del mantenimento degli equilibri attuali e prospettici sotto tutti gli aspetti (competenza, residui, cassa), al fine di evitare situazioni di squilibrio e/o disavanzo.

L'articolo 147-quinquies, comma 1, del Tuel impone la necessità di garantire il costante controllo degli equilibri finanziari complessivi mediante il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei dirigenti/responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.

Ne discende chiaramente che la verifica degli equilibri di bilancio è l'occasione per estendere il monitoraggio agli equilibri di parte corrente, di parte capitale, mediante verifica della congruità delle previsioni di tutti i capitoli di entrata e di spesa, alla luce delle dinamiche della gestione e della proiezione delle stesse al 31 dicembre. Il ruolo attivo di tutti i dirigenti/responsabili risulta, quindi, particolarmente importante ai fini del monitoraggio sistematico delle procedure di accertamento delle entrate e impegno delle spese e valutazione del grado di esigibilità delle stesse, nonché del mantenimento degli equilibri di cassa.

L'organo di revisione è naturalmente chiamato ad esprimersi sul provvedimento che verrà assunto dal consiglio comunale e sarà pertanto indispensabile acquisire tutti gli elementi necessari su cui basare il proprio parere. Sono infatti molteplici gli aspetti da attenzionare:
• il rispetto del principio del pareggio di bilancio con una verifica dell'attendibilità delle previsioni;
• il rispetto degli equilibri complessivi di bilancio (comprese le partite vincolate);
• la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità sia per la gestione di competenza che per la gestione residui;
• la verifica della congruità delle partite vincolate nel risultato di amministrazione 2021 alla luce delle risultanze della certificazione Covid-19;
• la congruità del fondo contenzioso;
• la congruità del fondo rischi passività potenziali;
• la congruità dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati;
• la verifica in merito all'esistenza o meno di debiti fuori bilancio ovvero il loro ripiano.

Di particolare rilevanza è anche la verifica dell'effettiva realizzazione delle coperture degli investimenti e la dinamica dei cronoprogrammi dei lavori, per poter analizzare compiutamente le pertinenti variazioni di bilancio, anche in riferimento agli impegni di spesa reimputati e finanziati dal Fondo pluriennale vincolato.

La previsione dell'articolo 193 del Tuel va letta unitamente all'articolo 175, comma 8, del Tuel che disciplina l'assestamento generale del bilancio, deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio, attraverso cui, mediante la variazione di assestamento generale, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

Nell'ambito della verifica generale di bilancio, rilevano le ricadute dell'attuale congiuntura economica sull'effettiva possibilità di realizzo delle entrate, quali Imu, addizionale Comunale Irpef, Ipt, Rc Auto e recupero evasione, nonché gli impatti dei maggiori costi per i consumi energetici.

Proprio in relazione al caro energia, i recenti provvedimenti legislativi consentono l'utilizzo degli avanzi del "fondone" per la copertura delle maggiori spese per l'energia elettrica, non coperte da specifiche assegnazioni statali, in aggiunta alla possibilità di utilizzo dell'avanzo disponibile e dei proventi delle concessioni edilizie.

L'organo di revisione sarà quindi tenuto a verificare le modalità di quantificazione in caso di utilizzo di tali risorse, considerato che la norma richiede un confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.

Sempre in relazione agli "avanzi" Covid, l'ulteriore verifica atterrà i vincoli apposti nel risultato di amministrazione 2021, rispetto alle risultanze della certificazione Covid-19, al fine di "scongiurare" l'inesistenza di risorse dichiarate libere.

In caso di accertamento negativo degli equilibri di bilancio, l'articolo 193 del Tuel prevede che il Consiglio contestualmente adotti:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa o della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'articolo 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Per il ripristino degli equilibri, gli enti potranno utilizzare per l'anno in corso e per i due successivi le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, l'ente può anche modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la medesima data della salvaguardia.

La consueta verifica degli equilibri di bilancio prevista dall'articolo 193 del Tuel, dopo il precedente biennio interessato dall'emergenza Covid-19, si presenta quindi nuovamente "calda" richiedendo un significativo impegno sia da parte dei servizi finanziari che degli organi di revisione.

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