Personale

Piccoli Comuni, la mobilità resta ma serve una regola più chiara

Interpretazione suffragata da due documenti elaborati nel corso dell'iter di conversione del Dl reclutamento al Senato

di Gianluca Bertagna

I Comuni fino a 100 dipendenti possono ancora avvalersi delle procedure di mobilità volontaria? La questione, assai importante, nasce da una non chiarissima scrittura dell'articolo 30, comma 1.1. del Dlgs 165/2001 introdotto dalla legge di conversione del Dl 80/2021. Come è già stato evidenziato (si veda NT+ Enti locali & edilizia del del 30 agosto), i dubbi stanno creando non pochi problemi agli operatori. Al momento, però, è possibile trarre alcune conclusioni anche basandosi su quanto affermato durante i lavori parlamentari della conversione del decreto reclutamento.

Che ai Comuni andasse stretta la liberalizzazione della mobilità è stato sottolineato anche dall'Anci, che ha pure sollecitato il ripristino del nulla osta per tutti gli enti locali. Il legislatore ha scelto una strada diversa ovvero quella dell'introduzione di un comma specifico proprio per loro. Il risultato non è lampante in quanto il testo esordisce con «Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100». Sembrerebbe, attenendosi alla lettera, che in questo caso non si possa neppure più avvalersi della mobilità in entrata per le assunzioni di nuovo personale. Ma è davvero così?

In attesa di chiarimenti ufficiali (se arriveranno), è possibile fare riferimento a due documenti reperibili sul sito istituzionale del Senato. Nel primo si legge che la senatrice Valeria Valente ha affermato che sul tema della mobilità volontaria, tanto sentito tra le pubbliche amministrazioni, il decreto interviene limitando i casi in cui essa è subordinata all'assenso dell'amministrazione di appartenenza,«Su questo, recependo i dubbi sollevati dagli enti locali, è stata trovata una soluzione soddisfacente, mantenendo il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nei Comuni fino a 100 dipendenti».

Nella nota sintetica allegata al disegno di legge di conversione s2272 si dà atto del recepimento di una importantissima modifica, richiesta dall'Anci, alla nuova disciplina del passaggio diretto di personale tra pubbliche amministrazioni. La parte che qui interessa è chiara nell'affermare che «per tutti gli Enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100 in caso di istanza di mobilità di un proprio dipendente verso altra amministrazione è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza».

Evidentemente, quindi, ancorché il risultato finale dell'articolo 30 del Dlgs 165/2001 risulti poco chiaro, la volontà legislativa appare invece lampante: i Comuni fino a 100 dipendenti possono ancora avvalersi dell'istituto della mobilità, ma i loro dipendenti, prima di un eventuale passaggio, devono sempre ottenere il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza.

Negli stessi documenti, viene poi ribadito un altro aspetto che sta creando qualche dubbio interpretativo, ovvero come vada inteso l'obbligo di permanenza minima per i neoassunti nell'ente di prima assegnazione: gli atti sono concordi nell'affermare che in ogni caso, per gli enti locali, il periodo di "blocco" è sempre di cinque anni.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©