Urbanistica

Bonus casa, cessione parziale possibile per anno, tipo e Sal

La circolare dell'Agenzia delle Entrate 23/E insieme all’interpello 279 definiscono gli spazi di manovra

di Giorgio Gavelli

La cessione parziale dei crediti derivanti dai bonus edilizi non ha ancora chiarito tutte le perplessità operative dei contribuenti, nonostante siano già passati due anni dall’applicabilità dell’articolo 121 del Dl Rilancio (34/2020). Non sono le cessioni successive alla prima opzione a causare dubbi (occorre evitare di frazionare ulteriormente le singole rate annuali in cui la piattaforma – dal maggio scorso – suddivide l’importo) ma il comportamento del primo beneficiario.

È innegabile che il grande interesse di cui gode il superbonus e il rinnovato successo dei cosiddetti bonus minori si deve in larga parte alla possibilità di “monetizzare” la detrazione attraverso le due opzioni della cessione del credito e dello “sconto in fattura”. Si anticipa il vantaggio rispetto agli anni di ripartizione della detrazione e, grazie al meccanismo degli stati di avanzamento lavori, è possibile concretizzare questo vantaggio già durante l’esecuzione degli interventi.

Sì allo sconto parziale

Non è raro il caso in cui il contribuente ipotizzi un “percorso misto”, ossia un mix tra detrazione e monetizzazione, calibrato sulla propria capienza d’imposta prospettica. Fin dalla circolare 24/E/2020 l’Agenzia ha confermato che lo “sconto in fattura” può essere parziale.

I dubbi sulle cessioni

Tuttavia, dal fatto che, nell’ambito dell’opzione della cessione del credito, l’Agenzia non proponesse un esempio analogo, alcuni commentatori hanno dedotto che non potesse esistere una cessione parziale del credito. E ciò sarebbe confermato dal diverso testo con cui sono scritte le opzioni previste alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 121.

Da tempo sono state messe in luce le incongruenze di tale conclusione (si veda NT+ Fisco del 25 novembre 2020). Da un lato perché sarebbe difficilmente giustificabile una discriminazione tra due opzioni (quella della cessione e quella dello “sconto”) che hanno la medesima finalità; dall’altro, perché la stessa Agenzia – nell’esempio sullo “sconto in fattura” – afferma che il residuo può essere, da parte del contribuente, detratto o ceduto, il che determina, in fin dei conti, la possibilità di una cessione parziale dell’originaria detrazione. E, a ben vedere, anche la cessione delle rate residue non ancora utilizzate in dichiarazione è una forma di “cessione parziale”.

Anni, lavori e Sal «divisi»

Per lungo tempo il tema è rimasto in ombra fino ad arrivare alla risposta ad interpello 279/2022, in parte ripresa dalle circolari 19/E/2022 e 23/E/2022. In quest’ultimo documento è molto chiaro che l’opzione esercitata con riferimento alle spese sostenute in un determinato periodo d’imposta non condiziona la modalità di fruizione dell’agevolazione con riferimento alle spese sostenute nei successivi periodi d’imposta. Se, ad esempio, per le spese sostenute nel 2020 il contribuente ha fruito della detrazione, per le spese sostenute (nell’ambito del medesimo intervento) nel 2021 si può scegliere la cessione del credito o lo sconto in fattura. Quindi in anni diversi si possono fare scelte diverse.

Dalla circolare 19/E/2022 si comprende che il credito d’imposta che scaturisce dai singoli Sal e dal saldo ha vita autonoma ed è cedibile separatamente, anche a soggetti diversi, senza configurare una cessione parziale del credito rispetto alla totalità dei lavori eseguiti.

Nella circolare 23/E/2022 viene anche chiarito che nell’ipotesi in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili (ad esempio, un intervento “trainante” di isolamento termico delle superfici disperdenti nonché interventi “trainati” quali l’installazione di pannelli solari fotovoltaici e colonnine di ricarica veicoli elettrici), è possibile decidere se fruire direttamente della detrazione o esercitare le opzioni previste, con riferimento alle spese sostenute per ciascun intervento, indipendentemente dalla scelta operata con riferimento agli altri.

Il punto è meglio dettagliato dalla risposta ad interpello 279/2022, in cui l’Agenzia afferma che il credito cedibile è calcolato sul totale delle spese sostenute nell’anno per ciascuno degli interventi, così come contraddistinti dai codici identificativi indicati nella tabella riportata nelle istruzioni al modello di comunicazione dell’opzione e da inserire nel campo «Tipologia intervento».

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