Urbanistica

Strutture amovibili, il Consiglio di Stato chiarisce la differenza tra «precarietà» e «stagionalità»

Confermata la decisione del Tar che aveva dato ragione ha una concessionaria balneare contro la Sovrintendenza

di Ivana Consolo

LA STAGIONALITA' DEI MANUFATTI NON IMPLICA NECESSARIAMENTE LA LORO PRECARIETA'.

La vicenda che fa da sfondo alla pronunzia in esame, vede contrapporsi la Soprintendenza delle Province di Brindisi Lecce e Taranto, e la concessionaria di uno stabilimento balneare che aveva chiesto di poter rimodulare le strutture lignee già presenti nel lido. La Soprintendenza aveva negato l'autorizzazione, ritenendo che le opere precedentemente realizzate ed autorizzate, non dovessero neppure essere più presenti, in quanto aventi carattere stagionale. In buona sostanza, secondo la Soprintendenza, finita la stagione estiva si sarebbe dovuto procedere allo smantellamento e/o rimozione di ogni manufatto presente nello stabilimento. La concessionaria, dal canto suo, faceva notare che i provvedimenti autorizzativi comunali precedentemente ottenuti, avevano valenza annuale e non stagionale; in ogni caso, sollevava l'eccezione secondo cui la Soprintendenza avesse oltrepassato i propri limiti di competenza. Difatti, sempre secondo la concessionaria, non era compito della Soprintendenza entrare nel merito del carattere temporaneo o meno dei manufatti autorizzati da altri enti, dovendosi essa pronunziare solo circa la compatibilità paesaggistica del progetto di ampliamento presentato.

La controversia era già stata portata dinanzi al Tar Puglia, che si era pronunziato in favore della concessionaria; non contenti, Soprintendenza e Ministero per i beni le attività culturali e il turismo, si rivolgono al Consiglio di Stato, che emette la sentenza numero 11715 del 30 dicembre 2022.

Stagionalità e precarietà in edilizia
Il carattere stagionale dell'attività non implica di per sé la precarietà del manufatto; ciò in quanto la precarietà non va confusa con la stagionalità. Nel concetto di stagionalità rientra l'utilizzo annualmente ricorrente della struttura, quindi la sua reiterabilità nel corso del tempo, intesa come smontaggio e rimontaggio ciclico. Ne consegue che, la stagionalità non esclude la destinazione del manufatto al soddisfacimento di esigenze non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel tempo.

La decisione di Palazzo Spada
In via preliminare, il Consiglio di Stato, confermando la decisione del Tar Puglia, osserva come dai titoli autorizzativi originari, emergesse chiaramente che i manufatti lignei presenti nello stabilimento avessero una valenza che travalicava la mera stagionalità. Tale circostanza non è mai stata formalmente negata dal Comune, neppure a fronte delle istanze di mantenimento annuali avanzate dalla concessionaria.Quanto invece al profilo dell'amovibilità delle opere - argomento utilizzato dalla Soprintendenza per fare valere i propri assunti difensivi - questo viene inteso dal Consiglio di Stato in modo del tutto differente, e pressoché conforme a quanto si è detto a proposito della differenza tra precarietà e stagionalità. In buona sostanza, l'amovibilità non è elemento che conduce inevitabilmente alla qualifica della stagionalità dell'opera. Essa va piuttosto intesa nel senso che, a fine concessione, i manufatti amovibili (a differenza di quelli non facilmente amovibili) non dovranno essere necessariamente rimossi, ma passeranno al demanio.

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