Appalti

Rup, rinuncia all'incarico solo per «circostanze» eccezionali che impediscono lo svolgimento del compito

L'Anac chiarisce quando il responsabile possa sottrarsi alla nomina

di Stefano Usai

All'Anac viene posta la questione, risolta con il parere n. 68/2023, sulla possibilità, e in che termini, il soggetto individuato come Rup possa "sottrarsi" dall'incarico ovvero, in sintesi, se la nomina possa ritenersi obbligatoria e, se invece, sia «possibile, per il soggetto incaricato, rifiutarlo», e in quale misura debba declinarsi la correlata motivazione. Ad esempio, se questa «possa fondarsi su ragioni diverse dalla mancanza dei requisiti fissati dall'art. 31 del d.lgs. 50/2016 e dalle linee guida n. 3». Infine si domanda se il rifiuto all'incarico di Rup, abbia, o meno, «effetto immediato per l'Amministrazione o se possa formare oggetto di valutazione da parte del dirigente preposto».

Il riscontro
L'Anac rammenta che l'incarico di Rup deve intendersi obbligatorio in base all'articolo 31, comma 1, del Codice dei contratti. Correda, altresì, la sottolineatura con i riferimenti contenuti nelle linee guida n. 3 – che chiarisce anche i requisiti necessari del responsabile unico -, rammentando che il soggetto individuato a ricoprire l'incarico deve avere precisi requisiti di professionalità ed esperienziali e che l'eventuale carenza implica la costituzione di un ufficio con soggetti dotati di adeguata professionalità. Più in dettaglio, in caso di nomina di un dipendente non in possesso dei requisiti «la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP». In mancanza, possono essere individuati soggetti esterni «aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dalle Linee guida, individuati secondo le procedure e con le modalità previste dalla parte II, titolo I e titolo III, sez. II, capo III del Codice». Si consente, in sostanza -, come anche previsto dal nuovo codice – un sorta di avvalimento dei requisiti.

I requisiti
Nel parere si rammenta che le funzioni non possono essere assunte dal soggetto «che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 42 del Codice, né dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001». In tema, infatti, insiste espresso divieto in ordine all'assegnazione di incarichi a tali soggetti, tenuto conto che le funzioni di Rup «sono assegnate ex lege (art. 5, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241) al dirigente preposto all'unita organizzativa responsabile ovvero assegnate ai dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima (art. 31, comma 1, terzo periodo del Codice)». Fondamentale, poi, è il rispetto di quanto previsto nel Codice di comportamento (Dpr 62/2013) nonché dalle specifiche disposizioni contenute nel piano anticorruzione di ogni amministrazione. Il responsabile del servizio (tenuto alla nomina del Rup salvo che non valuti di assegnare l'incarico a se stesso) - oltre all'adeguatezza tecnica rispetto al compito -, è tenuto a verificare che non sussistano situazioni di incompatibilità «né condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001». Per effetto di quanto, la possibilità di rifiuto all'incarico non può che fondarsi, eccezionalmente, «su circostanze che impediscono lo svolgimento di tale compito, come l'assoluta carenza di adeguata professionalità (..) la sussistenza di un conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 50/2016 o l'esistenza di una sentenza di condanna per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001».
Evidentemente, la sussistenza di una di queste situazioni «opportunamente comunicate dal soggetto interessato alla stazione appaltante» e seriamente verificate, «può determinare l'impossibilità allo svolgimento dell'incarico di Rup». In tal caso la stazione appaltante è tenuta alla tempestiva sostituzione del soggetto individuato, con altro idoneo allo svolgimento del ruolo di responsabile. La necessaria, previa, verifica, pertanto, esclude che la rinuncia abbia effetto immediato.

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