Fisco e contabilità

L’imposta sul mattone non esonera le case Iacp

La norma generale sugli alloggi sociali non può superare la disciplina speciale

di Giuseppe Debenedetto

Gli alloggi assegnati dagli istituti autonomi case popolari (Iacp) non possono usufruire dell’esonero dall’Imu previsto per gli alloggi sociali, in presenza di una normativa «speciale» che dispone l’applicazione della detrazione di 200 euro e che deve prevalere sulla disposizione generale relativa agli alloggi sociali.

È quanto stabilito dalla Corte di giustizia tributaria di II grado della Puglia con la sentenza 204/2023, che ha respinto l’appello di Arca Puglia Centrale confermando l’esito del giudizio di primo grado.

Dal 2014 molti enti di edilizia residenziale pubblica ex Iacp, variamente denominati dalle leggi regionali (Ater, Aler, Atc, Arca, eccetera), ritengono di dover usufruire dell’esonero dall’Imu previsto per gli alloggi sociali come definiti dal decreto del ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, richiamato dal Dl 102/2013 che ha equiparato gli alloggi sociali alle abitazioni principali. Tuttavia, lo stesso Dl 102/2013 ha lasciato applicabile la detrazione di 200 euro per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Iacp o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp. In tal senso dispone l’articolo 13, comma 10 del Dl 201/2011, modificato dall’articolo 2, comma 2, del Dl 102/2013.

La questione non è ancora giunta all’esame della Cassazione ed è al momento oggetto di diverse pronunce di merito, che hanno formato un orientamento piuttosto oscillante ma tendenzialmente favorevole ai Comuni, specie quello dei giudici di secondo grado.

In particolare, la Cgt di II grado della Puglia con la nuova sentenza ha respinto la tesi di Arca Puglia che richiedeva l’applicazione dell’esonero previsto per gli alloggi sociali, ancorché supportata da ragioni etico-sociali, stante l’espressa previsione e disciplina relativa agli immobili ex Iacp (aliquota ordinaria con detrazione di 200 euro). Nel richiamare un proprio precedente (sentenza n. 3286/2022) il Collegio pugliese sottolinea che la disposizione a carattere generale di cui al comma 2 dell’articolo 13 Dl 201/2011 (esonero per gli alloggi sociali) non può prevalere sulla disposizione speciale contenuta nel successivo comma 10 dello stesso articolo, con cui evidentemente il legislatore ha voluto prevedere una imposizione specifica per gli immobili ex Iacp. Si tratta peraltro di un regime fiscale confermato anche dalla legge 160/2019 che ha istituito la nuova Imu, per cui gli alloggi ex Iacp (o enti di edilizia residenziale pubblica variamente denominati dalle leggi regionali) sono assoggettati al regime che prevede l'applicazione della detrazione di 200 euro e l'aliquota ordinaria o quella eventualmente ridotta deliberata dal Comune.
Si consolida quindi l'orientamento giurisprudenziale di secondo grado favorevole ai Comuni. Oltre alla sentenza in commento, si segnalano le seguenti pronunce: Ctr Abruzzo n. 480/2020; Ctr Potenza n. 47/2021 e n. 146/2022; Ctr Roma n. 876/2020 e n. 2934/2021; Ctr Bari n. 45/2022, n. 79/2022 e n. 3286/2022; Ctr Lombardia n. 4306/2021 e n. 2828/2022. Non mancano comunque pronunce di secondo grado favorevoli agli ex Iacp, tra cui Ctr Lecce n. 1319/2022 e Ctr Milano n. 3382/2022, per cui il braccio di ferro tra Comuni e Iacp è destinato a proseguire, considerate le cifre consistenti in gioco.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©