Personale

Anac: tutele per il whistleblower applicabili anche al personale militare e di polizia

L'archiviazione della segnalazione presentata dal dipendente non integra in alcun modo un «accertamento di responsabilità» per reati di calunnia/diffamazione

di Manuela Sodini

La normativa in materia di whistleblowing si applica anche al personale militare e alle forze di polizia, in quanto dipendenti di amministrazioni pubbliche; l'archiviazione della segnalazione presentata dal dipendente non integra in alcun modo un «accertamento di responsabilità del segnalante» per i reati di calunnia/diffamazione; queste, in sintesi le massime contenute nella delibera Anac n. 311/2022.

Nel caso di specie, il dipendente ha rappresentato ad Anac di essere stato destinatario della sanzione disciplinare di un giorno di consegna di rigore per aver segnalato alla Procura della Corte dei Conti presunte irregolarità nei procedimenti di trasferimento del personale militare. La sanziona era stata comminata al sottoposto «per aver reso giudizi fortemente critici e lesivi della dignità del corpo di appartenenza", sostenendo poi che la normativa a tutela del whistleblowing non si dovesse applicare ai militari "in quanto soggetti a uno specifico e particolare ordinamento».

Nella delibera si ricorda che il provvedimento disciplinare avrebbe dovuto essere adottato solo qualora il dipendente fosse stato ritenuto da un giudice terzo ed imparziale, responsabile civilmente o penalmente per una condotta diffamatoria o calunniosa posta in essere attraverso la segnalazione, così come prevede il comma 9 dell'articolo 54-bis Decreto 165/2001.

A seguito di un'attenta disamina della memoria difensiva presentata dal Comandante che comminato la sanzione disciplinare al sottoposto, Anac ha precisato che le normative a difesa del whistleblowing si applicano anche ai militari e alle forze di polizia, «I soggetti appartenenti al personale militare sono qualificabili come whistleblower, e in quanto pubblici ufficiali sono sottoposti all'obbligo di denuncia penale, e legittimati a segnalare illeciti di ogni altra natura». Inoltre, secondo il Comando, il dipendente aveva «palesemente perseguito un esclusivo interesse personale», di altro avviso l'Autorità, infatti uno dei dati essenziali per ricondurre una segnalazione di illeciti nell'ambito di applicazione dell'articolo 54-bis è rappresentato dalla sussistenza dell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione, a nulla rilevando che vi possa essere, in capo al segnalante, anche un interesse personale coincidente e/o concorrente con quello pubblico; in quanto la ratio sottesa alla legislazione non consente di escludere de plano le segnalazioni nelle quali un interesse personale concorra con quello alla salvaguardia dell'integrità della pubblica amministrazione.

Quanto al fatto che la Procura della Corte dei Conti non abbia avviato alcun procedimento e abbia ritenuto di archiviare l'esposto per «mancanza degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa», Anac osserva che l'eventuale archiviazione non è una condizione richiesta dalla legge per l'attivazione o per la perdita delle tutele di cui all'articolo 54-bis, in quanto il segnalante potrebbe non avere la preparazione giuridica necessaria a valutare se nella vicenda denunciata ricorrano effettivamente tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa.

L'accertamento di tali profili spetta, infatti, esclusivamente all'Autorità competente. Peraltro, nella fattispecie, la segnalazione si fondava sulla presenza di elementi fattuali idonei a far sì che il dipendente ritenesse integrata una irregolarità nella procedura di trasferimento del personale.

Anac ritiene dunque soddisfatti i requisiti richiesti dalla normativa per qualificare il dipendente quale whistleblower con il conseguente riconoscimento in capo allo stesso del sistema di protezione previsto dall'articolo 54-bis, con particolare riferimento alla tutela da misure ritorsive o discriminatorie adottate a causa della segnalazione.

Anac conclude dichiarando la natura ritorsiva e la conseguente nullità del provvedimento disciplinare e irroga al Comandante firmatario del provvedimento disciplinare la sanzione pecuniaria di euro 5.000,00.

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