Appalti

Offerta tecnico/economica, «no» al soccorso istruttorio salvo che l'appaltatore dimostri l'errore materiale

Può essere emendata solo in presenza di un errore materiale facilmente riconoscibile

di Stefano Usai

L'offerta tecnico/economica può essere emendata solo in presenza di un errore materiale facilmente riconoscibile, in difetto la correzione violerebbe la par condicio tra i competitori. É questa la decisione del Tar Emilia Romagna, sezione II, sentenza n. 501/2022.

La vicenda
La sentenza evidenzia i forti limiti sulla possibilità di apportare delle correzioni/modifiche ai dati/indicazioni contenute nell'offerta tecnica o economica presentata dall'appaltatore.
Nel caso di specie, nei documenti dell'offerta presentati dal ricorrente emergeva una discrasia, in relazione alla proposta sul numero di unità del personale, e correlata contrattualizzazione, tra quanto indicato nell'offerta tecnica e quanto specificato nel riepilogo inserito nell'offerta economica.
Nella proposta tecnica, l'offerente indicava «2 unità B3 full time per 10.560 ore e 1 C2 part time per 2.640 ore)» mentre nel «il riepilogo racchiuso nell'offerta economica (1 unità B3 per sole 264 ore e 2 C2 per 10.560 ore oltre 1 part time 2.640 ore)». Tale incongruenza è risultata addebitale alla rettifica del documento relativo al Ral (sul valore delle retribuzioni) e quindi, assume il ricorrente, ad un mero errore materiale. La stazione appaltante, anche per effetto di una «incontrovertibile» clausola del capitolato d'oneri, ha chiaramente esplicitato la necessità della coincidenza tra il contratto adottato e il livello di inquadramento che avrebbero dovuto coincidere a pena di esclusione dell'offerta.

I limiti del soccorso
A fronte della legittimità della clausola citata al fine di assicurare la determinatezza «della proposta complessiva ed è altresì preordinata a salvaguardare il diritto dei lavoratori alla corretta retribuzione, vincolando il concorrente al rispetto delle condizioni esibite nell'offerta tecnica», il giudice richiama i limiti invalicabili nella correzione dell'offerta. La discrasia, si puntualizza in sentenza, riguarda un elemento che coinvolge l'esigenza di certezza e immodificabilità dell'offerta. Lo stesso, inoltre, costituiva oggetto di «giudizio e di attribuzione di punteggio».
Il ragionamento del ricorrente, teso ad ottenere una configurazione in termini di mero errore materiale della discrasia non viene condiviso dal giudice.
Perché si possa parlare di errore materiale, nel caso di specie, e quindi anche legittimare non tanto un intervento in soccorso integrativo ma semplicemente di tipo specificativo «Si deve trattare di una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale». Deve trattarsi di un errore/svista frutto di semplice «disattenzione nella redazione dell'offerta, e che deve emergere ictu oculi, cosicché la sua eliminazione non esige alcuna attività correttiva del giudizio». Perché questo intervento "correttivo" possa ritenersi legittimo, e non tale da vulnerare la par condicio competitorum, deve implicare esclusivamente una semplice modifica del «testo in una sua parte, per consentire di riallineare in toto l'esposizione del giudizio alla sua manifestazione (C.d.S., Sez. V, 13 ottobre 2016, n. 4237)».
L'errore deve essere «percepibile, maturato in un contesto nel quale sia possibile ricostruire in modo inequivoco quale fosse la volontà effettiva del concorrente» evitando in questo modo di introdurre, arbitrariamente, «la possibilità che la correzione dell'errore divenga uno strumento per modificare o integrare l'offerta, e dunque per compiere un'inammissibile attività manipolativa ad opera della Commissione (T.A.R. Lazio Roma, sez. I-bis - 28/5/2019 n. 6690; T.A.R. Lazio Latina - 10/12/2018 n. 631 che richiama Consiglio di Stato, VI - 2/3/2017 n. 978)». In questo percorso istruttorio, inoltre, è necessario anche il contributo dell'operatore interessato chiamato a dimostrare le caratteristiche della riconoscibilità dell'errore e la sua decisività circa la possibilità di regolarizzare l'offerta che ne sia affetta (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 5 maggio 2020 n. 2851). Tanto meno si deve ritenere ammissibile un soccorso istruttorio integrativo visto che lo stesso è limitato, per norma, alla mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, «con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica».

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