Personale

Whistleblower con nome in chiaro se il procedimento disciplinare si è aperto su segnalazione del collega

Altrimenti si sarebbe in presenza di un vizio del provvedimento conclusivo

di Pietro Alessio Palumbo

Il sistema di protezione del dipendente pubblico denunciante (whistleblower) è rivolto a tutelare l'anonimato di quel soggetto che sebbene legato da un rapporto pubblicistico con l'amministrazione intenda rappresentare fatti o atti che sospetta antigiuridici appresi nell'esercizio del pubblico ufficio o servizio. Con la sentenza n. 10400/2022, il Tar Lazio ha chiarito che in tema di conseguenti verifiche disciplinari vanno distinte ipotesi eterogenee. Se la segnalazione ha costituito la mera occasione per lo svolgimento degli accertamenti disciplinari, la conoscenza dell'identità del segnalante non deve essere rivelata in quanto si presume non essere indispensabile per la difesa dell'incolpato. Se invece la segnalazione ha costituito il fatto in tutto o in parte a base del procedimento disciplinare occorre distinguere la fattispecie in cui la conoscenza del segnalante non è indispensabile per la difesa dell'incolpato, nel qual caso l'identità del segnalante non può essere rivelata; dalla fattispecie in cui la conoscenza del segnalante è indispensabile per la difesa dell'incolpato, nel qual caso l'identità può essere rivelata solo con il consenso del segnalante; oppure non può essere utilizzata ai fini disciplinari. E in tale ultima ipotesi, ove fosse egualmente utilizzata senza la rivelazione dell'identità del segnalante, si sarebbe in presenza di un vizio del provvedimento disciplinare conclusivo del procedimento.

Secondo il Tar capitolino, in definitiva, la regola aurea è che nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti ulteriori rispetto alla segnalazione. Tuttavia qualora la contestazione sia fondata anche solo in parte sulla segnalazione ma la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di espresso consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©