Urbanistica

Superbonus, fattura e bonifico integrati spalmano il bonus tra i coniugi

La domanda del lettore e la risposta dell'esperto

di Marco Zandonà

La domanda del lettore: Sto eseguendo lavori agevolati con il superbonus 110% in una villetta bifamiliare. Ho fatto la cessione del credito con Poste Italiane per il primo stato avanzamento lavori (Sal) e ora, vista la chiusura, sto valutando soluzioni alternative. Mio marito avrebbe la capienza fiscale, ma le fatture sono intestate a mio nome, anche se i bonifici sono fatti da un conto cointestato e la casa è in comproprietà al 50%, e lui mi ha delegato per la presentazione della Cilas (comunicazione inizio lavori asseverata - superbonus). Avrebbe senso inserire nella prossima fattura la specifica della percentuale delle spese sostenute da me e da mio marito, in modo tale da portare in detrazione l'importo così suddiviso? Oppure anche lui ha diritto a portare in detrazione le spese senza aggiungere alcunché?

La risposta dell'esperto: Nel caso in esame è possibile integrare le fatture intestate a un solo coniuge inserendo, anche con annotazione successiva, il codice fiscale del marito comproprietario e, se possibile, integrando anche il bonifico di pagamento. La detrazione Irpef per tutti i bonus edilizi, compreso il 110 per cento (articoli 119 e 121 del Dl 34/2020, convertito in legge 77/2020; articolo 1, commi 28-36 della legge 234/2021, di Bilancio per il 2022; circolari 24/E e 30/E del 2020), compete anche al coniuge comproprietario del fabbricato oggetto dell'intervento, purché lo stesso sia intestatario delle fatture (requisito con cui si attesta il sostenimento delle spese). Nelle circolari 11/E/2014 e 7/E/2021 e, da ultimo, nella circolare 28/E/2022, l'agenzia delle Entrate ha sostanzialmente ribadito che, qualora vi sia divergenza tra nominativi della fattura e soggetti intestatari del conto corrente da cui vengono emessi i bonifici, la detrazione compete al soggetto indicato in fattura anche a seguito dell'annotazione integrativa sulla stessa.

In sostanza, se la fattura e il bonifico sono intestati solo a uno dei coniugi, proprietario del fabbricato oggetto di intervento, anche se si tratta di un conto corrente cointestato, la detrazione compete solo al coniuge intestatario. Tuttavia, la spettanza del diritto alla detrazione può variare a condizione che, prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, ove opera la detrazione della prima delle quattro quote annuali in cui è ripartito l'importo detraibile relativo al secondo Sal (stato avanzamento lavori), nella fattura sia annotato che il soggetto che ha sostenuto la spesa al 110% del corrispettivo esposto in fattura è il coniuge comproprietario o convivente.

In sostanza, nel caso in questione, basterà integrare la fattura indicando il codice fiscale del marito e il suo nome e cognome, oltre alla percentuale dell'importo a lui attribuibile (fino anche al 100%), oppure indicando la ripartizione percentuale tra marito e moglie comproprietari. L'annotazione può essere fatta anche successivamente all'emissione della fattura, ma occorre comunque farla sottoscrivere dall'impresa che l'ha emessa. Trattandosi di conto cointestato, sarebbe comunque necessaria anche l'integrazione del bonifico con il codice fiscale dell'altro coniuge, ma, se l'annotazione è effettuata in fattura, il fatto che il conto sia cointestato fa presumere che la spesa sia sostenuta sulla base di quanto indicato nella fattura annotata.

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