Personale

Progressione verticale, è valutabile l'incarico fiduciario di portavoce nello staff del sindaco

Per un verso si tratta di competenze e funzioni proprie dell'area amministrativa, per l'altro c'è un notevole grado di autonomia

di Amedeo Di Filippo

È legittima l'attribuzione di un punteggio, in un concorso da istruttore direttivo amministrativo in un ente locale, per lo svolgimento dell'incarico fiduciario di portavoce presso l'ufficio di staff del sindaco. Lo afferma il Tar Puglia con la sentenza n. 1251/2022.

La selezione
È stato chiesto l'annullamento della determinazione del segretario comunale di approvazione degli atti relativi a una procedura selettiva per soli titoli per la progressione verticale e il risarcimento del danno subito dal ricorrente per le differenze retributive non percepite per il mancato nuovo inquadramento. Si lamenta in particolare l'errata valutazione dei titoli del primo classificato con riferimento alla voce dell'avviso relativa agli incarichi di responsabilità attinenti al posto messo a bando e l'erronea attribuzione di punti per avere egli svolto l'incarico fiduciario di portavoce presso l'ufficio di staff del sindaco ai sensi dell'articolo 90 del Tuel, un incarico di natura politica non annoverabile tra quelli di responsabilità previsti dal Dlgs 165/2001 e dal Ccnl delle funzioni locali. Si denuncia inoltre che l'incarico di portavoce sarebbe estraneo rispetto al profilo di istruttore direttivo amministrativo messo a concorso, atteso che il portavoce non può avere alcun ruolo nell'azione amministrativa del Comune.

L'incarico
Il Tar Puglia ha respinto il ricorso, sul presupposto che, sulla base di quanto stabilito con deliberazione della giunta, l'incarico di portavoce del sindaco comprende responsabilità e mansioni quali approfondite conoscenze specialistiche, esperienza pluriennale, responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi, media complessità dei problemi da affrontare, relazioni organizzative interne anche di natura negoziale e con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne anche di tipo diretto, gestione dell'ufficio stampa. Pertanto l'incarico per un verso afferisce all'alveo di competenze e funzioni proprie dell'area a carattere amministrativo, per l'altro denota un notevole grado di autonomia, coordinamento e professionalità, configurabili come incarichi di responsabilità attinenti al posto messo a bando. Nemmeno i giudici condividono le censure proposte in relazione alla natura fiduciaria dell'incarico e alla diretta dipendenza dall'organo di governo, non ritenendole idonee a "snaturare", in difetto di contraria espressa previsione dell'avviso, il contenuto sostanziale delle funzioni e dell'attività amministrativa effettivamente svolta dal dipendente e a privarle dei connessi profili di responsabilità. Diversamente argomentando, sostengono, dovrebbe erroneamente concludersi che non sarebbe da ritenersi incarico inerente allo svolgimento di funzioni amministrative di responsabilità, in ragione del prevalente carattere fiduciario della scelta, quello conferito dal sindaco ai sensi dell'articolo 110 del Tuel a un dirigente esterno.

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