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Il telepass inadeguato non può limitare l'accesso dei disabili nella Ztl

La persona non può trovare ostacoli generati dalle difficoltà organizzative dell'ente territoriale di transito

di Amedeo Di Filippo

La libertà di circolazione delle persone con disabilità nelle zone a traffico limitato non può essere circoscritta a causa dell'inadeguatezza del sistema automatico di rilevazione. Lo afferma la sesta sezione della Corte di cassazione con l'ordinanza n. 8226/2022.

La vicenda
Un cittadino si è opposto al verbale elevato dalla polizia locale perché la propria autovettura era stata registrata dal sistema automatico transitare nella corsia riservata ai mezzi pubblici. Il giudice di pace ha rigettato l'opposizione e così il Tribunale, sul presupposto che la circostanza che a bordo del mezzo si fosse trovato il soggetto con disabilità, provvisto di regolare contrassegno rilasciato dal comune ed esposto sulla vettura, da solo non era sufficiente a giustificare il transito in area interdetta, dovendo essere cura della persona autorizzata comunicare tale diritto al comune di transito, diverso da quello del rilascio dell'autorizzazione.
La decisione è stata avallata in appello ed è stato quindi proposto ricorso per cassazione, ritenendo che il giudice territoriale non abbia tenuto conto del fatto che l'autorizzazione afferisce alla persona del disabile e non è collegata al veicolo, per cui autorizza il transito su qualsiasi mezzo, purché posto a servizio della persona autorizzata. Di talché obbligare quest'ultima a segnalare preventivamente l'utilizzo del "tagliando invalidi" nel territorio di un comune diverso da quello di rilascio dell'autorizzazione rappresenta un onere non previsto dalla legge.

La decisione
La Suprema Corte ha accolto la doglianza, certificando che il contrassegno invalidi, che autorizza la circolazione e la sosta del veicolo adibito al trasporto di una persona con capacità di deambulazione ridotte anche all'interno delle zone urbane a traffico limitato e delle aree pedonali urbane, è rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne possa servire esponendolo su qualsiasi veicolo adibito in quel momento al suo servizio, per cui la sua validità non è limitata al territorio del comune che ha rilasciato il contrassegno ma è estesa a tutto il territorio nazionale. In questo senso devono essere interpretati gli articoli 11 e 12 del Dpr 610/1996 e l'articolo 381, comma 2, del Dpr 495/1992, il regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada.
Tale interpretazione è ampiamente motivata dal fatto che l'autorizzazione, in quanto diretta a ridurre il più possibile impedimenti deambulatori, non può trovare ostacoli generati dalle difficoltà organizzative dell'ente territoriale di transito, il quale non può porre limitazioni non previste dalla legge. Per cui, qualora il controllo automatico venga effettuato in maniera tale da non essere in grado di rilevare la presenza del tagliando esposto sul cruscotto, l'ente dovrà utilizzare modalità apposite di accertamento, «se del caso contattando previamente l'intestatario del veicolo rilevato dal sistema automatico».
In altri termini, non può frapporsi ostacolo alla libertà di locomozione della persona disabile fondato sulla inadeguatezza del sistema di controllo automatizzato, ma occorre semmai adeguare i sistemi automatizzati alla fattispecie sperimentando – suggerisce la Corte – meccanismi di verifica automatizzata del tagliando esposto sul parabrezza, senza che gli accertamenti in ordine alla correttezza del transito, di competenza dell'ente, possano porsi a carico del soggetto autorizzato.

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