I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Agevolazioni nuova Imu sui terreni non ammesse ai comproprietari

di Andrea Giglioli (*) – Rubrica a cura di Anutel

La Corte di cassazione nella pronuncia n. 17350/2022 si è ritrovata a esaminare una annosa vertenza inerente l'applicabilità della finzione giuridica che vuole i terreni a destinazione edificatoria tramutati, automaticamente, in terreni a destinazione agricola qualora, nel caso vi siano diversi contitolari, almeno uno di questi detenga i requisiti per applicare le agevolazioni in tema di Ici previste dagli articoli 2 e 9, Dlgs 504/1992 e, successivamente, confermate in Imu dall'articolo 13, comma 2, Dl 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 160/2011, e successive modificazioni.

La Corte, ha confermato (come già per l'Imu con la sentenza n. 23591/2019, mentre per l'Ici ve ne sono più di dieci di analogo tenore) il principio secondo il quale anche per i contitolari del terreno edificabile, sebbene non coltivatori, sussista il diritto a considerare il terreno a destinazione agricola.

L'aspetto interessante, in quest'ultima pronuncia, è dato dal fatto che il Comune, soccombente in Ctr, ha proposto, all'esame degli Ermellini, la sopravvenuta novità normativa dettata dall'articolo 1, comma 743, legge 160/2019, ove è specificato che "in presenza di più soggetti passivi con riferimento a un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti a ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni", richiedendone l'applicazione retroattiva in quanto ritenuta, a giudizio del Comune ricorrente, norma di interpretazione autentica.

Sebbene la Corte non abbia accolto la tesi comunale per risolvere, a favore di quest'ultimo, il contenzioso relativo alle annualità Ici dal 2007 al 2011, è molto interessante l'analisi che la Corte ha svolto sulla questione inerente la lettura del citato comma 743, chiarendo che "alla stregua di questa disposizione, l'esenzione connessa alla conduzione dei terreni da parte di un comproprietario con la qualifica di coltivatore diretto non sarebbe suscettibile di estensione agli altri comproprietari", precisando ulteriormente che, trattando la vertenza, le annualità Ici dal 2007 al 2011 "il Collegio ritiene di poter confermare l'orientamento di questa Corte, secondo cui la fattispecie deve essere regolamentata dalla legislazione vigente ratione temporis e non già dall'articolo 1, comma 743, della legge 160/2019 (peraltro, come si è detto, relativo a Imu), che non è suscettibile di applicazione retroattiva."

Quindi, se l'orientamento giurisprudenziale è, ormai, consolidato sino al 31 dicembre 2019, per specifica ammissione della Corte, invece, a far tempo dal 01 gennaio 2020 la regola, sancita dal comma 743, non consente più di poter estendere ai contitolari del coltivatore, ma non coltivatori, il regime agevolato.

Il diverso regime, riconosciuto dalla Corte come applicabile dal 1° gennaio 2020, sebbene risulti essere del tutto in linea con le analisi degli addetti ai lavori dei Comuni i quali, sin da subito, avevano colto questa interessante novità sancita dal comma 743, non ha trovato il medesimo avallo dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il quale, sia nella risoluzione n. 2/DF del 10 marzo 2020 sia nei «rilievi imposta municipale propria – punto 4» del 21 luglio 2021, ha, inspiegabilmente, liquidato il comma 743 come del tutto irrilevante, giungendo anzi a concludere che la giurisprudenza formatasi sull'argomento Ici e Imu potesse senz'altro estendersi al regime della cosiddetta "nuova IMU", ammettendo, così, il perdurare dell'agevolazione e mettendosi in aperto contrasto coi consolidati principi giurisprudenziali secondo i quali le norme di agevolazione tributaria, proprio perché derogatorie e speciali, devono essere applicate in modo rigoroso.

Questo primo embrione, costituto dalla sentenza in commento, è quindi in grado di contrastare con forza la prassi ministeriale, dando conforto all'attività di accertamento Imu dei Comuni su questa fattispecie perlomeno dal 01 gennaio 2020.

(*) Componente giunta esecutiva e docente Anutel

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