Urbanistica

Tettoie, ok alla sanatoria paesaggistica se di modesta entità

Il Tar Campania accoglie il ricorso contro la Soprintendenza che non tiene conto della differenza tra superfici utili e accessorie

di Ivana Consolo

La sentenza che andremo ad esaminare (n.654 del 22 marzo 2023), ci consente di cogliere il rapporto esistente tra il rilievo urbanistico-edilizio delle opere e il merito paesaggistico delle stesse. Difatti, un intervento edilizio può essere urbanisticamente rilevante senza tuttavia comportare alcun impatto paesaggistico.

La vicenda
Un privato proprietario di un immobile nel Comune di Amalfi, agiva in giudizio dinanzi al Tar Campania per chiedere la declaratoria di illegittimità del provvedimento di diniego opposto dalla Soprintendenza alla sua richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica delle seguenti opere:
- una tettoia di modeste dimensioni con struttura in alluminio e tegole;
- una tettoia con struttura in legno ed in tegole, posizionata sul pianerottolo di ingresso all'unità immobiliare (anch'essa comprensibilmente di piccole dimensioni).
Secondo l'assunto difensivo, le due tettoie non avevano comportato la creazione di superficie e di volume; pertanto, non essendosi in presenza di una nuova opera ma di un intervento manutentivo/pertinenziale, non ùc'era bisogno di alcuna autorizzazione paesaggistica. Inoltre, sempre ad avviso del ricorrente, gli interventi edilizi in contestazione rientrerebbero nel novero delle opere cosiddette di edilizia libera, o comunque, tra gli interventi di manutenzione straordinaria, tutte opere per cui neppure necessita il rilascio di autorizzazione.

La decisione del Tar
Preliminarmente, i giudici campani fanno specifico riferimento alla nozione di superfici utili distinguendola da quella di superfici accessorie. Il Consiglio di Stato ha precisato che le due nozioni tecniche non siano specificate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, bensì solo dalle normative sulle costruzioni. Ma cosa si intende esattamente per superfici utili e accessorie?La superficie utile, coincide con l'area abitabile di un dato edificio (superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e balconi).La superficie accessoria, identifica invece le parti dell'edificio destinate ad accessori e servizi (cantine, locali tecnologici, vano ascensore e scale, terrazze, balconi, logge e quant'altro).

Fatta tale precisazione, il Tar tiene a puntualizzare anche un altro importante aspetto: le qualificazioni giuridiche rilevanti sotto il profilo urbanistico ed edilizio, non sono automaticamente valevoli sotto il profilo paesaggistico. Cosa significa esattamente? Per cogliere appieno questa precisazione del Tar, occorre porre mente a quanto prevede il Codice dei beni culturali e del paesaggio, che in caso di opera edilizia realizzata in difetto di autorizzazione paesaggistica, ravvisa la sussistenza di una causa generale ostativa ad una sanatoria solo in presenza di superfici utili. Come si è detto sopra, tali superfici escludono quelle accessorie; nel caso di specie, l'ampliamento di superfici accessorie esterne (le tettoie), sebbene riconducibili sotto la nozione di superfici utili lorde ai sensi di quanto previsto dalla normativa urbanistica locale, non integrava gli estremi della superficie utile così come intesa dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Qual è la ricaduta pratica di tale considerazione? Secondo i giudici era ben possibile l'avvio del procedimento di autorizzazione paesaggistica postuma, in quanto non vige il divieto automatico di sanatoria, occorrendo sempre una valutazione del merito paesaggistico da farsi caso per caso. Ma vi è di più.Le due tettoie poste ad oggetto del contendere, dal momento che sono certamente di modesta entità, e hanno chiaramente natura accessoria, non sono neppure da includere tra le superfici utili di cui si è detto in precedenza.Quindi, il diniego di autorizzazione opposto dalla Soprintendenza, risulta privo di fondamento.

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